Art. 2
Definizioni
In vigore dal 30 mag 2022
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, in aggiunta alle definizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 715/2009, (UE) 2018/1999, (UE) 2019/942 e (UE) 2019/943 e alle direttive 2009/73/CE, (UE) 2018/2001 (30) e (UE) 2019/944, si applicano le definizioni seguenti:
1)
«infrastruttura energetica»: qualsiasi attrezzatura fisica o impianto rientranti nelle categorie di infrastrutture energetiche, che sono ubicati all’interno dell’Unione o che collegano l’Unione e uno o più paesi terzi;
2)
«strozzature nelle infrastrutture energetiche»: la limitazione dei flussi fisici di un sistema energetico dovuta a una capacità di trasmissione insufficiente, che comprende tra l’altro l’assenza di infrastruttura;
3)
«decisione globale»: la decisione o l’insieme di decisioni adottate da una o più autorità di uno Stato membro, esclusi gli organi giurisdizionali, che stabiliscono se un promotore del progetto è autorizzato a costruire l’infrastruttura energetica per realizzare un progetto di interesse comune o un progetto di interesse reciproco potendo avviare, o appaltare e avviare, i necessari lavori di costruzione («fase “pronto per la costruzione”»), senza pregiudicare alcuna decisione adottata nell’ambito di una procedura di ricorso amministrativo;
4)
«progetto»: una o più linee, condotte, impianti, attrezzature o installazioni rientranti nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all’allegato II;
5)
«progetto di interesse comune»: un progetto necessario per l’attuazione dei corridoi e delle aree prioritari dell’infrastruttura energetica di cui all’allegato I e che figura nell’elenco dell’Unione;
6)
«progetto di interesse reciproco»: un progetto promosso dall’Unione in cooperazione con paesi terzi, conformemente alle lettere di sostegno dei governi dei paesi direttamente interessati o di altri accordi non vincolanti, che rientra in una delle categorie di infrastrutture energetiche di cui all’allegato II, punto 1), lettera a) o f), punto 3), lettera a), o punto 5), lettera a) o c), che contribuisce agli obiettivi globali dell’Unione in materia di energia e clima per il 2030 e al suo obiettivo di neutralità climatica per il 2050 e che figura nell’elenco dell’Unione;
7)
«progetti concorrenti»: i progetti intesi a ovviare, in tutto o in parte, allo stesso divario infrastrutturale individuato o alle stesse necessità infrastrutturali regionali;
8)
«promotore del progetto»:
a)
un gestore del sistema di trasmissione (TSO), un gestore del sistema di distribuzione (DSO) o un altro gestore o investitore che sviluppa un progetto figurante nell’elenco dell’Unione;
b)
nel caso sia presente più di un TSO, di un DSO, di un altro gestore o investitore, o qualsiasi gruppo degli stessi, l’organismo dotato di personalità giuridica ai sensi della legge nazionale applicabile, che è stato designato per accordo contrattuale concluso tra loro e che ha la capacità di assumere obblighi legali e la responsabilità finanziaria per conto delle parti dell’accordo contrattuale;
9)
«rete elettrica intelligente»: una rete elettrica, anche sulle isole non connesse o non sufficientemente connesse alle reti energetiche transeuropee, che permette un’integrazione efficace sotto il profilo dei costi e il controllo attivo del comportamento e delle azioni di tutti gli utenti a essa collegati, tra cui generatori, consumatori e prosumatori, al fine di garantire un sistema elettrico economicamente efficiente e sostenibile, con scarse perdite e un elevato grado di integrazione delle risorse rinnovabili, sicurezza dell’approvvigionamento e protezione, e in cui il gestore di rete può effettuare il monitoraggio digitale delle azioni degli utenti a essa collegati, nonché le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per comunicare con i relativi gestori di rete, generatori, impianti di stoccaggio dell’energia e consumatori o i prosumatori collegati, al fine di trasmettere e distribuire energia elettrica in modo sostenibile, efficiente in termini di costi e sicuro;
10)
«rete intelligente del gas»: una rete del gas che utilizza soluzioni digitali e innovative per integrare in modo efficiente sotto il profilo dei costi una pluralità di fonti di gas a basso tenore di carbonio e soprattutto rinnovabili, in conformità delle esigenze dei consumatori e dei requisiti di qualità del gas, al fine di ridurre l’impronta di carbonio del relativo consumo di gas, consentire una quota maggiore di gas da fonti rinnovabili e a basse emissioni di carbonio e creare collegamenti con altri vettori e settori energetici, compresi i relativi aggiornamenti fisici che sono indispensabili per il funzionamento delle attrezzature e degli impianti ai fini dell’integrazione di gas a basso tenore di carbonio e in particolare dei gas rinnovabili;
11)
«autorità interessata»: un’autorità che, in base al diritto nazionale, è competente a rilasciare vari permessi e autorizzazioni relativi alla pianificazione, alla progettazione e alla costruzione di beni immobili, comprese le infrastrutture energetiche;
12)
«autorità nazionale di regolamentazione»: un’autorità nazionale di regolamentazione designata a norma dell’articolo 39, paragrafo 1, della direttiva 2009/73/CE oppure un’autorità di regolamentazione a livello nazionale designata a norma dell’articolo 57 della direttiva (UE) 2019/944;
13)
«autorità nazionale di regolamentazione competente»: l’autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro che ospita il progetto e dello Stato membro in cui il progetto apporta un impatto positivo significativo;
14)
«lavori»: l’acquisto, la fornitura e l’introduzione di componenti, sistemi e servizi, compresi i software, la realizzazione delle attività di sviluppo, riconversione, costruzione e installazione relative a un progetto, il collaudo degli impianti e la messa in servizio di un progetto;
15)
«studi»: le attività necessarie per preparare la realizzazione di un progetto, quali studi preparatori, di fattibilità, di valutazione, di prova e di convalida, compresi i software, e ogni altra misura di sostegno tecnico, comprese le azioni preliminari ai lavori effettuate per definire e sviluppare completamente un progetto e per decidere in merito al suo finanziamento, quali le azioni di ricognizione sui siti interessati e la preparazione del pacchetto finanziario;
16)
«messa in servizio»: la procedura di messa in funzionamento di un progetto, una volta costruito;
17)
«impianti dedicati all’idrogeno»: le infrastrutture predisposte a contenere idrogeno puro senza ulteriori interventi di adeguamento, tra cui le reti di condotte o i siti di stoccaggio che sono di nuova costruzione o riconvertiti a partire da impianti per il gas naturale o di entrambi i tipi;
18)
«riconversione»: l’aggiornamento tecnico o la modifica di un’infrastruttura del gas naturale esistente onde assicurare che sia dedicata all’impiego di idrogeno puro;
19)
«adattamento ai cambiamenti climatici»: un processo volto a conseguire la resilienza delle infrastrutture energetiche a fronte dei potenziali effetti negativi dei cambiamenti climatici per mezzo di una valutazione della vulnerabilità climatica e dei rischi, incluse adeguate misure di adattamento.
Storico versioni
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