Art. 19 · Orientamenti per i criteri di concessione dell’assistenza finanziaria dell’Unione

Art. 19

Orientamenti per i criteri di concessione dell’assistenza finanziaria dell’Unione

In vigore dal 30 mag 2022
Orientamenti per i criteri di concessione dell’assistenza finanziaria dell’Unione Allo scopo di definire i criteri per la concessione dell’assistenza finanziaria dell’Unione nel regolamento (UE) 2021/1153, si applicano i criteri specifici di cui all’, paragrafo 3, del presente regolamento e i parametri di cui all’, paragrafo 5, del presente regolamento. Ai progetti di interesse comune che rientrano nell’ambito di applicazione dell’ del presente regolamento si applicano i criteri di integrazione del mercato, sicurezza dell’approvvigionamento, concorrenza e sostenibilità.
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