Art. 17 · Incentivi normativi

Art. 17

Incentivi normativi

In vigore dal 30 mag 2022
Incentivi normativi 1.   Qualora il promotore di un progetto affronti rischi più elevati per lo sviluppo, l’esecuzione, il funzionamento o la manutenzione di un progetto di interesse comune rientrante nella competenza delle autorità nazionali di regolamentazione, rispetto ai rischi generalmente connessi a un progetto infrastrutturale, gli Stati membri e le autorità nazionali di regolamentazione possono concedere incentivi adeguati a tale progetto, conformemente all’ del regolamento (CE) n. 715/2009, all’, paragrafo 1, e all’, paragrafi da 3 a 6, del regolamento (UE) 2019/943, all’articolo 41, paragrafo 8, della direttiva 2009/73/CE e all’articolo 58, lettera f), della direttiva (UE) 2019/944. Il primo comma non si applica se il progetto di interesse comune ha ottenuto una deroga: a) agli e all’articolo 41, paragrafi 6, 8 e 10, della direttiva 2009/73/CE a norma dell’articolo 36 di tale direttiva; b) all’, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2019/943 o all’, all’articolo 59, paragrafo 7, e all’articolo 60, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/944 a norma dell’articolo 63 del regolamento (UE) 2019/943; c) a norma dell’articolo 36 della direttiva 2009/73/CE; d) a norma dell’ del regolamento (CE) n. 714/2009. 2.   Nel caso di una decisione di concessione degli incentivi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità nazionali di regolamentazione tengono conto dei risultati dell’analisi dei costi-benefici coerente con la metodologia elaborata ai sensi dell’ e, in particolare, delle esternalità positive regionali o a livello di Unione generate dal progetto. Le autorità nazionali di regolamentazione analizzano più approfonditamente i rischi specifici sostenuti dai promotori del progetto, le misure di attenuazione dei rischi adottate e i motivi del profilo di rischio in considerazione dell’impatto positivo netto del progetto rispetto a un’alternativa meno rischiosa. I rischi ammissibili comprendono in particolare i rischi relativi alle nuove tecnologie di trasmissione, sia onshore che offshore, i rischi relativi al recupero parziale dei costi e i rischi dello sviluppo. 3.   La decisione di concedere gli incentivi tiene conto della natura specifica del rischio affrontato e può concedere incentivi riguardanti, tra l’altro, una o più delle misure seguenti: a) le norme relative agli investimenti a fronte della previsione di necessità future; b) le norme relative al riconoscimento dei costi sostenuti efficientemente prima della messa in servizio del progetto; c) le norme relative all’ottenimento di una remunerazione aggiuntiva del capitale investito per il progetto; d) qualunque altra misura ritenuta necessaria e adeguata. 4.   Entro il 24 gennaio 2023 ogni autorità nazionale di regolamentazione presenta all’Agenzia la propria metodologia e i criteri utilizzati per valutare gli investimenti in progetti infrastrutturali per l’energia e i rischi più elevati affrontati in tali progetti, aggiornati in base agli ultimi sviluppi legislativi, politici, tecnologici e di mercato. Tali metodologie e criteri fanno fronte ai rischi specifici sostenuti dalle reti offshore per l’energia rinnovabile di cui all’allegato II, punto 1), lettera f), e dai progetti che, nonostante l’esiguità degli investimenti, sostengono notevoli spese operative. 5.   Entro il 24 giugno 2023, tenendo debitamente conto delle informazioni ricevute a norma del paragrafo 4 del presente articolo, l’Agenzia facilita la condivisione delle buone prassi e formula raccomandazioni a norma dell’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/942 riguardanti entrambi gli elementi seguenti: a) gli incentivi di cui al paragrafo 1, sulla base di una valutazione comparativa delle migliori prassi da parte delle autorità nazionali di regolamentazione; b) una metodologia comune per valutare i maggiori rischi connessi agli investimenti nei progetti infrastrutturali per l’energia. 6.   Entro il 24 settembre 2023 ogni autorità nazionale di regolamentazione pubblica la propria metodologia e i criteri utilizzati per valutare gli investimenti in progetti infrastrutturali per l’energia e i rischi più elevati affrontati. 7.   Qualora le misure di cui ai paragrafi 5 e 6 non siano sufficienti a garantire l’attuazione tempestiva di progetti di interesse comune, la Commissione può pubblicare orientamenti relativi agli incentivi stabiliti in questo articolo.
Storico versioni

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