Art. 16 · Realizzazione di investimenti con un impatto transfrontaliero

Art. 16

Realizzazione di investimenti con un impatto transfrontaliero

In vigore dal 30 mag 2022
Realizzazione di investimenti con un impatto transfrontaliero 1.   I costi di investimento sostenuti ai fini del miglioramento dell’efficienza, non comprensivi dei costi di manutenzione, relativi a un progetto di interesse comune che rientra nelle categorie di infrastrutture di energia di cui all’allegato II, punto 1), lettere a), b), c), d) e f), e a progetti di interesse comune che rientrano nella categoria di infrastrutture di energia di cui all’allegato II, punto 3), laddove rientrino nelle competenze delle autorità nazionali di regolamentazione in ciascuno Stato membro interessato, sono presi in carico dai TSO pertinenti o dai promotori del progetto dell’infrastruttura di trasmissione degli Stati membri su cui il progetto esercita un impatto positivo netto e, limitatamente alla quota non coperta dai proventi della congestione o da altri oneri, sono pagati dagli utenti di rete tramite tariffe per l’accesso alla rete. 2.   Le disposizioni del presente articolo si applicano ai progetti di interesse comune rientranti nelle categorie di infrastrutture di energia di cui all’allegato II, punto 1), lettere a), b), c), d), f), e punto 3), laddove almeno un promotore del progetto ne richieda alle autorità nazionali di regolamentazione competenti l’applicazione per i costi del progetto. I progetti che rientrano nella categoria di infrastrutture energetiche definita all’allegato II, punto 1), lettera e), e punto 2), possono beneficiare delle disposizioni del presente articolo laddove almeno un promotore del progetto ne richieda l’applicazione da parte delle competenti autorità nazionali. Se un progetto ha più promotori, le competenti autorità nazionali di regolamentazione chiedono immediatamente a tutti i promotori del progetto di presentare congiuntamente la richiesta di investimento, a norma del paragrafo 4. 3.   Per un progetto di interesse comune cui si applica il paragrafo 1, i promotori del progetto tengono tutte le autorità nazionali di regolamentazione competenti regolarmente informate, almeno a cadenza annuale e fino alla messa in servizio del progetto, dei progressi di quel progetto e dell’individuazione dei costi e dell’impatto a esso associato. 4.   Non appena un tale progetto di interesse comune raggiunge un grado di maturità sufficiente e si ritiene che sia pronto per avviare la fase di costruzione entro i 36 mesi successivi, i promotori del progetto, previa consultazione dei TSO degli Stati membri su cui il progetto esercita un considerevole impatto netto positivo, presentano una richiesta di investimento. Tale richiesta di investimento comprende una richiesta di ripartizione transfrontaliera dei costi ed è presentata a tutte le autorità nazionali di regolamentazione competenti interessate, corredata di tutti gli elementi seguenti: a) un’analisi aggiornata dei costi-benefici specifica per progetto e coerente con la metodologia elaborata a norma dell’ che prenda in considerazione i benefici oltre le frontiere dello Stato membro sul cui territorio il progetto è ubicato, tenendo conto almeno degli scenari comuni elaborati per la pianificazione dello sviluppo della rete di cui all’. Qualora siano utilizzati scenari aggiuntivi, questi sono coerenti con gli obiettivi dell’Unione per il 2030 in materia di energia e clima e con l’obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 e sono sottoposti allo stesso livello di consultazione e controllo previsto per la procedura di cui all’. L’Agenzia è responsabile della valutazione di eventuali scenari supplementari e della loro conformità al presente paragrafo; b) un piano aziendale di valutazione della sostenibilità finanziaria del progetto, compresa la soluzione di finanziamento scelta e, per un progetto di interesse comune che rientra nella categoria di infrastrutture energetiche di cui all’allegato II, punto 3), i risultati della verifica di mercato; c) in caso di accordo tra i promotori del progetto, una proposta dettagliata di ripartizione dei costi su base transfrontaliera. Laddove un progetto sia promosso da diversi promotori del progetto, questi presentano la loro richiesta di finanziamento congiuntamente. Le autorità nazionali di regolamentazione competenti, ove necessario, trasmettono immediatamente all’Agenzia una copia di ciascuna richiesta di investimento a fini informativi. Le autorità nazionali di regolamentazione competenti e l’Agenzia mantengono la riservatezza delle informazioni sensibili sotto il profilo commerciale. 5.   Entro sei mesi dalla data in cui la richiesta di finanziamento è pervenuta all’ultima delle autorità nazionali di regolamentazione competenti, dette autorità, dopo aver consultato i promotori del progetto interessati, adottano decisioni coordinate congiunte sulla ripartizione dei costi di investimento sostenuti efficacemente ai fini del miglioramento dell’efficienza che ogni gestore di sistemi di trasmissione è tenuto a sostenere per il progetto, nonché sulla loro inclusione nelle tariffe, o sul respingimento totale o parziale della richiesta di finanziamento, qualora l’analisi comune delle autorità nazionali di regolamentazione competenti giunga alla conclusione che il progetto o parte di esso non produce un vantaggio netto significativo in alcuno degli Stati membri delle autorità nazionali di regolamentazione competenti. Le autorità nazionali di regolamentazione competenti includono nelle tariffe i pertinenti costi di investimento sostenuti efficacemente, quali definiti nella raccomandazione di cui al paragrafo 11, in linea con la ripartizione dei costi di investimento che ogni gestore di sistemi di trasmissione è tenuto a sostenere per il progetto. Per i progetti nei territori del loro rispettivo Stato membro, in seguito le autorità nazionali di regolamentazione competenti valutano, ove opportuno, l’insorgere di problemi legati alla sostenibilità economica, dovuti all’inclusione dei costi di investimento nelle tariffe. In sede di ripartizione dei costi, le autorità nazionali di regolamentazione competenti tengono conto degli importi effettivi o stimati: a) dei proventi della congestione o altri oneri; b) delle entrate derivanti dal meccanismo di compensazione tra gestori del sistema di trasmissione istituito a norma dell’articolo 49 del regolamento (UE) 2019/943. La ripartizione transfrontaliera dei costi tiene conto dei costi e dei benefici economici, sociali e ambientali dei progetti negli Stati membri interessati e della necessità di garantire un quadro di finanziamento stabile per l’elaborazione di progetti di interesse comune, riducendo al minimo il bisogno di sostegno finanziario. Nella ripartizione dei costi su scala transfrontaliera le autorità nazionali di regolamentazione competenti, previa consultazione con i TSO interessati, si adoperano per conseguire un accordo comune sulla base, tra l’altro, delle informazioni di cui al paragrafo 4, primo comma, lettere a) e b), del presente articolo. La loro valutazione esamina tutti gli scenari pertinenti di cui all’ e altri scenari per la pianificazione dello sviluppo della rete, consentendo una solida analisi del contributo del progetto di interesse comune alla strategia energetica dell’Unione in materia di decarbonizzazione, integrazione del mercato, concorrenza, sostenibilità e sicurezza dell’approvvigionamento. Qualora siano utilizzati scenari aggiuntivi, questi sono coerenti con gli obiettivi dell’Unione per il 2030 in materia di energia e clima e con l’obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 e sono sottoposti allo stesso livello di consultazione e controllo previsto per la procedura di cui all’. Laddove un progetto di interesse comune attenui le esternalità negative, come i flussi di ricircolo, e sia attuato nello Stato membro che ha generato l’esternalità negativa, l’attenuazione non è considerata un beneficio transfrontaliero e, pertanto, non costituisce la base per la ripartizione dei costi ai TSO degli Stati membri interessati da tali esternalità negative. 6.   Sulla base della ripartizione transfrontaliera dei costi di cui al paragrafo 5 del presente articolo, le autorità nazionali di regolamentazione competenti tengono conto dei costi effettivi sostenuti da un TSO o da un altro promotore del progetto a seguito degli investimenti al momento della fissazione o dell’approvazione delle tariffe a norma dell’articolo 41, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/73/CE e dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), della direttiva (UE) 2019/944, nella misura in cui tali costi corrispondono a quelli di un gestore efficiente dotato di una struttura paragonabile. Le autorità nazionali di regolamentazione competenti notificano tempestivamente all’Agenzia la decisione di ripartizione dei costi, insieme a tutte le informazioni pertinenti relative alla stessa. In particolare, la decisione in merito alla ripartizione dei costi illustra i motivi dettagliati alla base della ripartizione dei costi tra gli Stati membri, costituiti da quanto segue: a) una valutazione dell’impatto individuato su ciascuno degli Stati membri interessati, compreso in merito alle tariffe di rete; b) una valutazione del piano aziendale di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera b); c) le esternalità positive regionali o a livello di Unione generate dal progetto, quali la sicurezza dell’approvvigionamento, la flessibilità del sistema, la solidarietà o l’innovazione; d) il risultato della consultazione dei promotori del progetto interessati. La decisione di ripartizione dei costi è pubblicata. 7.   Qualora le autorità nazionali di regolamentazione competenti non abbiano raggiunto un accordo sulla richiesta di investimento entro sei mesi dalla data di ricezione della richiesta da parte dell’ultima delle autorità nazionali di regolamentazione competenti, esse ne informano immediatamente l’Agenzia. In tal caso o su richiesta congiunta delle autorità nazionali di regolamentazione competenti, la decisione sulla richiesta di investimento comprensiva della ripartizione transfrontaliera dei costi di cui al paragrafo 5 è adottata dall’Agenzia entro tre mesi della data in cui è stata interpellata. Prima di adottare una decisione di questo tipo, l’Agenzia consulta le autorità nazionali di regolamentazione competenti e i promotori del progetto. Il periodo di tre mesi indicato nel secondo comma può essere prorogato di un periodo supplementare di due mesi qualora l’Agenzia richieda ulteriori informazioni. Tale termine aggiuntivo inizia a decorrere dal giorno successivo a quello in cui pervengono informazioni complete. La valutazione dell’Agenzia esamina tutti gli scenari pertinenti elaborati ai sensi dell’ e altri scenari per la pianificazione dello sviluppo della rete, consentendo una solida analisi del contributo del progetto di interesse comune agli obiettivi di politica energetica dell’Unione in materia di decarbonizzazione, integrazione del mercato, concorrenza, sostenibilità e sicurezza dell’approvvigionamento. Qualora siano utilizzati scenari aggiuntivi, questi sono coerenti con gli obiettivi dell’Unione per il 2030 in materia di energia e clima e con l’obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 e sono sottoposti allo stesso livello di consultazione e controllo secondo la procedura di cui all’. Nella sua decisione sulla richiesta di investimento comprensiva della ripartizione transfrontaliera dei costi, l’Agenzia lascia alle competenti autorità nazionali la determinazione del modo in cui i costi di investimento sono inclusi nelle tariffe in linea con la ripartizione transfrontaliera dei costi previsti al momento dell’attuazione di tale decisione, conformemente al diritto nazionale. La decisione sulla richiesta di investimento che include la ripartizione transfrontaliera dei costi è pubblicata. Si applicano l’, paragrafo 3, e gli del regolamento (UE) 2019/942. 8.   Una copia di tutte le decisioni di ripartizione dei costi, corredate di tutte le informazioni attinenti a ciascuna decisione, è trasmessa immediatamente dall’Agenzia alla Commissione. Tali informazioni possono essere presentate in forma aggregata. La Commissione mantiene la riservatezza sulle informazioni sensibili sotto il profilo commerciale. 9.   Le decisioni di ripartizione dei costi non influiscono sul diritto dei TSO di applicare le tariffe di accesso alle reti e sul diritto delle autorità nazionali di regolamentazione di approvarle, a norma dell’ del regolamento (CE) n. 715/2009, dell’, paragrafo 1, e dell’, paragrafi da 3 a 6, del regolamento (UE) 2019/943, dell’ della direttiva 2009/73/CE e dell’ della direttiva (UE) 2019/944. 10.   Il presente articolo non si applica ai progetti di interesse comune che hanno ricevuto una deroga: a) agli e all’articolo 41, paragrafi 6, 8 e 10, della direttiva 2009/73/CE a norma dell’articolo 36 di tale direttiva; b) all’, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2019/943 o all’, all’articolo 59, paragrafo 7, e all’articolo 60, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/944 a norma dell’articolo 63 del regolamento (UE) 2019/943; c) alle norme in materia di separazione o accesso di terzi, a norma dell’ del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (32) o dell’articolo 64 del regolamento (UE) 2019/943 e dell’articolo 66 della direttiva (UE) 2019/944. 11.   Entro il 24 giugno 2023 l’Agenzia adotta una raccomandazione al fine di individuare buone pratiche per il trattamento delle richieste di investimento per i progetti di interesse comune. Tale raccomandazione è aggiornata periodicamente in base alle necessità, in particolare per garantire la coerenza con i principi relativi alla ripartizione transfrontaliera dei costi dell’energia rinnovabile delle reti offshore di cui all’, paragrafo 1. Nell’adottare o nel modificare la raccomandazione, l’Agenzia conduce un approfondito processo di consultazione cui partecipano tutti i pertinenti portatori di interessi. 12.   Il presente articolo si applica mutatis mutandis ai progetti di interesse reciproco.
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