Art. 14 · Pianificazione della rete offshore

Art. 14

Pianificazione della rete offshore

In vigore dal 30 mag 2022
Pianificazione della rete offshore 1.   Entro il 24 gennaio 2023 gli Stati membri, con il sostegno della Commissione, nell’ambito dei loro specifici corridoi prioritari della rete offshore di cui all’allegato I, sezione 2, tenendo conto delle specificità e dello sviluppo in ciascuna regione, concludono un accordo non vincolante per collaborare su obiettivi per la produzione di energia rinnovabile offshore da impiegare in ciascun bacino marittimo entro il 2050, con fasi intermedie nel 2030 e nel 2040, in linea con i loro piani nazionali per l’energia e il clima, e del potenziale delle energie rinnovabili offshore di ogni bacino marittimo. Tale accordo non vincolante è redatto per iscritto per quanto concerne ciascun bacino marittimo collegato al territorio degli Stati membri, e lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri di sviluppare progetti nel loro mare territoriale e nella loro zona economica esclusiva. La Commissione fornisce orientamenti per il lavoro in seno ai gruppi. 2.   Entro il 24 gennaio 2024, e successivamente quale parte del piano decennale di sviluppo della rete, la ENTSO-E, con il coinvolgimento dei TSO pertinenti, delle autorità nazionali di regolamentazione, degli Stati membri e della Commissione e in linea con l’accordo non vincolante di cui al paragrafo 1 del presente articolo, elabora e pubblica, come relazione separata facente parte del piano decennale di sviluppo della rete a livello dell’Unione, piani strategici di alto livello di sviluppo della rete offshore integrata per ciascun bacino marittimo in linea con i corridoi prioritari della rete offshore di cui all’allegato I, tenendo conto della protezione dell’ambiente e degli altri usi del mare. Nello sviluppo dei piani strategici di alto livello di sviluppo della rete offshore integrata entro il termine di cui al paragrafo 1, la ENTSO-E prende in considerazione gli accordi non vincolanti di cui al paragrafo 1 per lo sviluppo degli scenari del piano decennale di sviluppo della rete a livello dell’Unione. I piani strategici di alto livello di sviluppo della rete offshore integrata presentano prospettive di alto livello in merito alle potenziali capacità di produzione offshore e alle esigenze che ne derivano in termini di rete offshore, incluse le potenziali necessità di interconnettori, progetti ibridi, connessioni radiali, rafforzamenti e infrastrutture per l’idrogeno. 3.   I piani strategici di alto livello di sviluppo della rete offshore integrata sono coerenti con i piani di investimento regionali pubblicati a norma dell’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/943 e integrati nei piani decennali di sviluppo della rete a livello dell’Unione, al fine di garantire uno sviluppo coerente della pianificazione della rete onshore e offshore e i necessari rafforzamenti. 4.   Entro il 24 dicembre 2024 e successivamente ogni due anni, gli Stati membri aggiornano i propri accordi non vincolanti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, anche alla luce dei risultati dell’applicazione della metodologia dei costi-benefici e di ripartizione dei costi ai corridoi prioritari della rete offshore, una volta che tali risultati sono disponibili. 5.   Dopo ciascun aggiornamento degli accordi non vincolanti a norma del paragrafo 4, per ciascun bacino marittimo la ENTSO-E aggiorna il piano strategico integrato di alto livello di sviluppo della rete offshore integrata nell’ambito del successivo piano decennale di sviluppo della rete a livello dell’Unione di cui al paragrafo 2.
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