Art. 11 · Analisi dei costi-benefici a livello di sistema energetico

Art. 11

Analisi dei costi-benefici a livello di sistema energetico

In vigore dal 30 mag 2022
Analisi dei costi-benefici a livello di sistema energetico 1.   La ENTSO-E e la ENTSOG elaborano progetti di metodologie coerenti per i singoli settori, compreso il modello di rete e di mercato dell’energia di cui al paragrafo 10 del presente articolo, per un’analisi dei costi-benefici armonizzata a livello di sistema energetico su scala dell’Unione per i progetti figuranti nell’elenco dell’Unione rientranti nelle categorie delle infrastrutture energetiche di cui all’allegato II, punto 1), lettere a), b), d) ed f), e punto 3). Le metodologie di cui al primo comma del presente paragrafo sono elaborate conformemente ai principi stabiliti nell’allegato V, si basano su ipotesi comuni che consentono di confrontare i progetti e sono coerenti con gli obiettivi energetici e climatici dell’Unione per il 2030 e il suo obiettivo di neutralità climatica per il 2050, nonché le norme e gli indicatori definiti nell’allegato IV. Le metodologie di cui al primo comma del presente paragrafo sono applicate per la preparazione di ciascun piano decennale successivo di sviluppo della rete a livello dell’Unione elaborato dalla ENTSO-E a norma dell’ del regolamento (UE) 2019/943 o dalla ENTSOG a norma dell’ del regolamento (CE) n. 715/2009. Entro il 24 aprile 2023, la ENTSO-E e la ENTSOG pubblicano e presentano agli Stati membri, alla Commissione e all’Agenzia i rispettivi progetti di metodologie coerenti per i singoli settori dopo aver raccolto i contributi dei pertinenti portatori di interessi durante il processo di consultazione di cui al paragrafo 2. 2.   Prima di presentare i rispettivi progetti di metodologie agli Stati membri, alla Commissione e all’Agenzia a norma del paragrafo 1, la ENTSO-E e la ENTSOG pubblicano i progetti preliminari di metodologie, conducono un approfondito processo di consultazione e chiedono raccomandazioni agli Stati membri e, almeno, alle organizzazioni che rappresentano tutti i pertinenti portatori di interessi, inclusi l’ente dei gestori dei sistemi di distribuzione nell’Unione istituito a norma dell’articolo 52 del regolamento (UE) 2019/943 («ente EU DSO»), le associazioni coinvolte nei mercati dell’energia elettrica, del gas e dell’idrogeno, i portatori di interessi negli ambiti del riscaldamento e del raffreddamento, della cattura e stoccaggio del carbonio e della cattura e utilizzo del carbonio, gli aggregatori indipendenti, gli operatori di gestione della domanda, le organizzazioni coinvolte nelle soluzioni di efficienza energetica, le associazioni dei consumatori di energia, i rappresentanti della società civile e, ove opportuno, le autorità nazionali di regolamentazione e altre autorità nazionali. Entro tre mesi dalla pubblicazione dei progetti preliminari di metodologie di cui al primo comma, i portatori di interessi di cui a tale comma possono presentare una raccomandazione. Il comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici istituito a norma dell’articolo 10 bis del regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (31) può, di propria iniziativa, presentare un parere sui progetti di metodologie. Se del caso, gli Stati membri e i portatori di interessi di cui al primo comma presentano e pubblicano le proprie raccomandazioni e il comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici presenta il proprio parere all’Agenzia e, se del caso, alla ENTSO-E o alla ENTSOG e lo pubblica. Il processo di consultazione è aperto, tempestivo e trasparente. La ENTSO-E e la ENTSOG preparano e pubblicano una relazione sul processo di consultazione. Se la ENTSO-E e la ENTSOG non hanno tenuto in considerazione, o l’hanno fatto solo in parte, le raccomandazioni degli Stati membri, dei portatori di interessi o delle autorità nazionali o il parere del Comitato scientifico consultivo europeo sui cambiamenti climatici, esse ne indicano i motivi. 3.   Entro tre mesi dalla ricezione dei progetti di metodologie, unitamente ai contributi ricevuti nel processo di consultazione e alla relazione sulla consultazione, l’Agenzia presenta un parere alla ENTSO-E e alla ENTSOG. L’Agenzia notifica il proprio parere alla ENTSO-E, alla ENTSOG, agli Stati membri e alla Commissione e lo pubblica sul proprio sito internet. 4.   Entro tre mesi dalla ricezione dei progetti di metodologie, gli Stati membri possono presentare i loro pareri alla ENTSO-E e alla ENTSOG, nonché alla Commissione. Per facilitare la consultazione, la Commissione può organizzare riunioni specifiche dei gruppi per discutere i progetti di metodologie. 5.   Entro tre mesi dalla ricezione dei pareri dell’Agenzia e degli Stati membri, di cui ai paragrafi 3 e 4, la ENTSO-E e la ENTSOG modificano le rispettive metodologie per tenere pienamente conto dei pareri dell’Agenzia e degli Stati membri e le presentano unitamente al parere dell’Agenzia alla Commissione per la sua approvazione. La Commissione adotta una decisione entro tre mesi dalla presentazione delle metodologie da parte della ENTSO-E e della ENTSOG, rispettivamente. 6.   Entro due settimane dall’approvazione da parte della Commissione, conformemente al paragrafo 5, la ENTSO-E e la ENTSOG pubblicano le loro metodologie sui rispettivi siti internet. I dati inseriti corrispondenti e altri dati rilevanti sulle reti, sui flussi di carico e sul mercato sono pubblicati in una forma sufficientemente precisa, fatte salve le restrizioni a norma delle legislazioni nazionali e gli accordi di riservatezza pertinenti. La Commissione e l’Agenzia garantiscono il trattamento riservato dei dati ricevuti da parte loro e da chiunque svolga un lavoro di analisi per loro conto sulla base di tali dati. 7.   Le metodologie sono aggiornate e migliorate periodicamente secondo la procedura di cui ai paragrafi da 1 a 6. In particolare, esse sono modificate dopo la presentazione del modello di rete e di mercato dell’energia di cui al paragrafo 10. Di sua iniziativa o su richiesta debitamente motivata da parte delle autorità nazionali di regolamentazione o dei portatori di interessi, dopo aver consultato formalmente le organizzazioni che rappresentano tutti i portatori di interessi di cui al paragrafo 2, primo comma, e la Commissione, l’Agenzia può chiedere tali aggiornamenti e miglioramenti, indicando i motivi e le scadenze. L’Agenzia pubblica le richieste delle autorità nazionali di regolamentazione o dei portatori di interessi e tutti i pertinenti documenti che non sono sensibili sotto il profilo commerciale che hanno portato alla richiesta di aggiornamento o miglioramento da parte dell’Agenzia. 8.   Per i progetti che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all’allegato II, punto 1), lettere c) ed e), e punti 2), 4) e 5), la Commissione provvede all’elaborazione di metodologie per un’analisi dei costi-benefici armonizzata a livello di sistema energetico su scala dell’Unione. Tali metodologie sono compatibili, in termini di costi e benefici, con le metodologie sviluppate dalla ENTSO-E e dalla ENTSOG. L’Agenzia, con il sostegno delle autorità nazionali di regolamentazione, promuove la coerenza di queste metodologie con le metodologie elaborate dalla ENTSO-E e dalla ENTSOG. Le metodologie sono elaborate in modo trasparente, prevedendo anche un’ampia consultazione degli Stati membri e di tutti i pertinenti portatori di interessi. 9.   Ogni tre anni l’Agenzia definisce e pubblica un insieme di indicatori e i corrispondenti valori di riferimento ai fini del confronto dei costi unitari di investimento tra progetti confrontabili appartenenti alle categorie di infrastrutture energetiche di cui all’allegato II. I promotori dei progetti forniscono i dati richiesti alle autorità nazionali di regolamentazione e all’Agenzia. L’Agenzia pubblica i primi indicatori per le categorie di infrastrutture di cui all’allegato II, punti 1), 2) e 3), entro il 24 aprile 2023, nella misura in cui sono disponibili dati per calcolare indicatori e valori di riferimento affidabili. Tali valori di riferimento possono essere utilizzati dalla ENTSO-E e dalla ENTSOG ai fini dell’analisi dei costi-benefici effettuata per i successivi piani decennali di sviluppo della rete a livello dell’Unione. L’Agenzia pubblica i primi indicatori per le categorie di infrastrutture di cui all’allegato II, punti 4) e 5) entro il 24 aprile 2025. 10.   Entro il 24 giugno 2025, a seguito di un approfondito processo di consultazione dei portatori di interessi di cui al paragrafo 2, primo comma, la ENTSO-E e la ENTSOG trasmettono congiuntamente alla Commissione e all’Agenzia un modello coerente e progressivamente integrato che assicuri la compatibilità tra le metodologie per i singoli settori sulla base di ipotesi comuni, includa le infrastrutture di trasmissione di energia elettrica, gas e idrogeno, oltre a quelle per lo stoccaggio, il gas naturale liquefatto e gli elettrolizzatori e riguardi i corridoi prioritari dell’infrastruttura energetica e le relative aree di cui all’allegato I, elaborato conformemente ai principi stabiliti nell’allegato V. 11.   Il modello di cui al paragrafo 10 riguarda almeno le interconnessioni dei pertinenti settori in tutte le fasi della pianificazione delle infrastrutture, segnatamente per quanto concerne gli scenari, le tecnologie e la risoluzione spaziale e l’identificazione di divari infrastrutturali in particolare in materia di capacità transfrontaliere e di valutazione dei progetti. 12.   Dopo l’approvazione da parte della Commissione del modello di cui al paragrafo 10 secondo la procedura di cui ai paragrafi da 1 a 5, questo sarà incluso nelle metodologie cui si fa riferimento al paragrafo 1, che sono modificate di conseguenza. 13.   Almeno ogni cinque anni, a decorrere dalla sua approvazione a norma del paragrafo 10, e con maggiore frequenza ove necessario, il modello e le metodologie coerenti dei costi-benefici per i singoli settori sono aggiornati secondo la procedura di cui al paragrafo 7.
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