Art. 10 · Durata e attuazione del procedimento di rilascio delle autorizzazioni

Art. 10

Durata e attuazione del procedimento di rilascio delle autorizzazioni

In vigore dal 30 mag 2022
Durata e attuazione del procedimento di rilascio delle autorizzazioni 1.   Il procedimento di rilascio delle autorizzazioni prevede due procedure: a) la procedura preliminare alla domanda, che copre il periodo compreso tra l’inizio del procedimento di rilascio delle autorizzazioni e l’accettazione da parte dell’autorità nazionale competente del fascicolo di domanda presentato, che avviene entro un periodo indicativo di 24 mesi; e b) la procedura legale di rilascio delle autorizzazioni, che copre il periodo a decorrere dalla data di accettazione del fascicolo di domanda presentato fino all’adozione di una decisione globale, che non supera i 18 mesi. Con riferimento al primo comma, lettera b), se del caso, gli Stati membri possono prevedere una procedura legale di rilascio delle autorizzazioni con una durata inferiore a 18 mesi. 2.   L’autorità nazionale competente assicura che la durata complessiva delle due procedure di cui al paragrafo 1 non superi il periodo di 42 mesi. Se, tuttavia, considera che una delle due procedure o entrambe non saranno completate entro i termini previsti al paragrafo 1, l’autorità nazionale competente può estendere uno o entrambi i termini prima della scadenza e caso per caso. L’autorità nazionale competente non deve estendere la durata complessiva delle due procedure per un periodo superiore ai nove mesi salvo che in circostanze eccezionali. Se l’autorità nazionale competente estende i termini, ne informa il gruppo interessato e gli presenta le misure adottate o da adottare, per concludere quanto prima il procedimento di rilascio delle autorizzazioni. Il gruppo può chiedere che l’autorità nazionale competente riferisca periodicamente in merito ai progressi realizzati a tale riguardo e ai motivi di eventuali ritardi. 3.   Allo scopo di stabilire l’inizio del procedimento di rilascio delle autorizzazioni, i promotori del progetto notificano per iscritto il progetto all’autorità nazionale competente di ciascuno Stato membro interessato, trasmettendo anche una descrizione ragionevolmente dettagliata del progetto stesso. Entro tre mesi dalla ricezione della notifica, l’autorità nazionale competente riconosce o, se ritiene che il progetto non sia abbastanza maturo per avviare il procedimento di rilascio delle autorizzazioni, respinge per iscritto la notifica, anche a nome delle altre autorità interessate. Se respinge la notifica, l’autorità competente indica i motivi della propria decisione, anche a nome delle altre autorità interessate. La data della firma del riconoscimento della notifica da parte dell’autorità nazionale competente segna l’inizio del procedimento di rilascio delle autorizzazioni. Qualora siano coinvolti due o più Stati membri, la data di accettazione dell’ultima notifica da parte dell’autorità nazionale competente interessata segna l’inizio del procedimento di rilascio delle autorizzazioni. Per ciascuna categoria di progetti di interesse comune, le autorità nazionali competenti assicurano che procedimento di rilascio delle autorizzazioni sia condotto in via accelerata in conformità del presente capo. A tal fine le autorità nazionali competenti adattano i propri requisiti relativi all’avvio del procedimento di rilascio delle autorizzazioni e all’accettazione del fascicolo di domanda presentato per quei progetti che, per loro natura, per le loro dimensioni o per l’assenza del requisito di valutazione ambientale a norma del diritto nazionale, potrebbero richiedere un numero minore di autorizzazioni e approvazioni per giungere alla fase «pronto per la costruzione». Gli Stati membri possono decidere che la procedura preliminare alla domanda di cui ai paragrafi 1 e 6 del presente articolo non è richiesta per i progetti di cui al presente comma. 4.   Nel procedimento di rilascio delle autorizzazioni le autorità nazionali competenti prendono in considerazione tutti gli studi validi effettuati e permessi o autorizzazioni rilasciati per un dato progetto figurante nell’elenco dell’Unione prima dell’avvio del procedimento di rilascio delle autorizzazioni in conformità del presente articolo e non richiedono la duplicazione di studi e permessi o autorizzazioni. 5.   Negli Stati membri in cui la determinazione di una rotta o ubicazione, effettuata esclusivamente ai fini specifici di un progetto previsto, tra cui anche la pianificazione di specifici corridoi per le infrastrutture della rete, non possa rientrare nel procedimento che porta all’emissione della decisione globale, la decisione corrispondente è adottata entro un periodo distinto di sei mesi a decorrere dalla data di presentazione da parte del promotore dei documenti definitivi e completi relativi alla domanda. Nelle circostanze di cui al primo comma del presente paragrafo, l’estensione di cui al paragrafo 2, secondo comma, è ridotta a sei mesi, tranne che in circostanze eccezionali, anche per la procedura di cui al presente paragrafo. 6.   La procedura preliminare alla domanda comprende gli stadi seguenti: a) quanto prima e non oltre sei mesi dalla notifica a norma del paragrafo 3, primo comma, l’autorità nazionale competente definisce, sulla base della lista di controllo di cui all’allegato VI, punto 1), lettera e), e in stretta collaborazione con le altre autorità interessate, e ove opportuno sulla base di una proposta del promotore del progetto, l’ambito di applicazione delle relazioni e dei documenti e il livello di dettaglio delle informazioni che devono essere presentate dal promotore del progetto, nell’ambito del fascicolo di domanda, per richiedere la decisione globale; b) tenuti in considerazione gli esiti delle attività svolte a norma della lettera a) del presente paragrafo, l’autorità nazionale competente elabora, in stretta cooperazione con il promotore del progetto e le altre autorità interessate, un calendario dettagliato per il procedimento di rilascio delle autorizzazioni, in linea con gli orientamenti di cui all’allegato VI, punto 2); c) alla ricezione del progetto di fascicolo di domanda, l’autorità nazionale competente, ove necessario, a nome suo e delle altre autorità interessate, richiede al promotore del progetto di presentare le informazioni mancanti relative agli elementi richiesti di cui alla lettera a). La procedura preliminare alla domanda comprende la preparazione di eventuali relazioni ambientali da parte dei promotori del progetto, se del caso, compresa la documentazione in materia di adattamento ai cambiamenti climatici. Entro tre mesi dalla presentazione delle informazioni mancanti di cui al primo comma, lettera c), l’autorità competente ammette la domanda all’esame in forma scritta o su piattaforme digitali, per l’avvio della procedura legale di rilascio delle autorizzazioni di cui al paragrafo 1, lettera b). È possibile presentare richieste di informazioni aggiuntive soltanto se giustificate da nuove circostanze. 7.   Il promotore del progetto verifica che il fascicolo di domanda sia completo e adeguato e richiede il parere dell’autorità nazionale competente riguardo a tale questione il più presto possibile durante il procedimento di rilascio delle autorizzazioni. Il promotore del progetto collabora pienamente con l’autorità nazionale competente per rispettare i termini definiti nel presente regolamento. 8.   Gli Stati membri si adoperano per garantire che eventuali modifiche del diritto nazionale non comportino il prolungamento di un eventuale procedimento di rilascio delle autorizzazioni avviato prima dell’entrata in vigore di tali modifiche. Al fine di mantenere un procedimento accelerato di rilascio delle autorizzazioni per i progetti figuranti nell’elenco dell’Unione, le autorità nazionali competenti adattano adeguatamente il calendario elaborato in conformità del paragrafo 6, lettera b), del presente articolo al fine di garantire, nella misura del possibile, che i termini per il procedimento di rilascio delle autorizzazioni definiti nel presente articolo non siano superati. 9.   I termini definiti nel presente articolo non pregiudicano gli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione e dal diritto internazionale né le procedure di ricorso amministrativo o i ricorsi giurisdizionali avanzati di fronte a giudici o tribunali. I termini definiti nel presente articolo per qualsiasi procedura di rilascio delle autorizzazioni non pregiudicano eventuali termini più brevi fissati dagli Stati membri.
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