Art. 3
Categorie di dati
In vigore dal 30 mag 2022
Categorie di dati
1. Il presente capo si applica ai dati detenuti da enti pubblici, che sono protetti per motivi di:
a)
riservatezza commerciale, compresi i segreti commerciali, professionali o d'impresa;
b)
riservatezza statistica;
c)
protezione dei diritti di proprietà intellettuale di terzi; o
d)
protezione dei dati personali, nella misura in cui tali dati non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2019/1024.
2. Il presente capo non si applica:
a)
ai dati detenuti da imprese pubbliche;
b)
ai dati detenuti dalle emittenti di servizio pubblico e dalle società da esse controllate e da altri organismi o relative società controllate per l'adempimento di un compito di radiodiffusione di servizio pubblico;
c)
ai dati detenuti da enti culturali e di istruzione;
d)
ai dati detenuti da enti pubblici e protetti per motivi di pubblica sicurezza, difesa o sicurezza nazionale; o
e)
ai dati la cui fornitura è un'attività che esula dall'ambito dei compiti di servizio pubblico degli enti pubblici in questione, quali definiti dal diritto o da altre norme vincolanti nello Stato membro interessato o, in mancanza di tali norme, quali definiti in conformità delle comuni prassi amministrative in tale Stato membro, a condizione che l'ambito di detti compiti sia trasparente e soggetto a revisione.
3. Il presente capo lascia impregiudicati:
a)
il diritto dell'Unione e nazionale e gli accordi internazionali di cui l'Unione o gli Stati membri sono parte in relazione alla protezione delle categorie di dati di cui al paragrafo 1; e
b)
il diritto dell'Unione e nazionale in materia di accesso ai documenti.
Storico versioni
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