Art. 27 · Diritto di presentare un reclamo

Art. 27

Diritto di presentare un reclamo

In vigore dal 30 mag 2022
Diritto di presentare un reclamo 1.   In relazione a qualunque aspetto che rientri nell'ambito di applicazione del presente regolamento le persone fisiche e giuridiche hanno il diritto di presentare un reclamo individuale o, se del caso, collettivo alla pertinente autorità nazionale per i servizi di intermediazione dei dati competente nei confronti di un fornitore di servizi di intermediazione dei dati o all'autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati nei confronti di un'organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciuta. 2.   L'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati o l'autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati a cui à stato presentato il reclamo informa il reclamante: a) dello stato del procedimento e della decisione adottata; nonché b) dei ricorsi giurisdizionali di cui all'.
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