Art. 20
Obblighi di trasparenza
In vigore dal 30 mag 2022
Obblighi di trasparenza
1. Un'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta tiene registri completi e accurati per quanto riguarda:
a)
tutte le persone fisiche o giuridiche cui è stata data la possibilità di trattare i dati detenuti da tale organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta, e i loro recapiti;
b)
la data o la durata del trattamento dei dati personali o dell'utilizzo di dati non personali;
c)
le finalità del trattamento, quali dichiarate dalla persona fisica o giuridica cui è stata data la possibilità di effettuarlo;
d)
le eventuali tariffe pagate dalle persone fisiche o giuridiche che trattano i dati.
2. Un'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta elabora e trasmette alla pertinente autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati una relazione annuale di attività che contiene almeno gli elementi seguenti:
a)
informazioni sulle attività dell'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta;
b)
una descrizione delle modalità con cui, nel corso dell'esercizio finanziario in questione, sono stati promossi gli obiettivi di interesse generale per le quali sono stati raccolti i dati;
c)
un elenco di tutte le persone fisiche e giuridiche che sono state autorizzate a trattare i dati detenuti dall'entità, corredato di una descrizione sintetica degli obiettivi di interesse generale perseguiti da tale trattamento dei dati e di una descrizione dei mezzi tecnici impiegati a tal fine, compresa una descrizione delle tecniche utilizzate per tutelare la vita privata e la protezione dei dati;
d)
una sintesi dei risultati dei trattamenti dei dati autorizzati dall'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta, se opportuno;
e)
informazioni sulle fonti di entrate dell'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta, in particolare tutte le entrate derivanti dall'autorizzazione all'accesso ai dati, e sulle spese.
Storico versioni
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