Art. 19 · Registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute

Art. 19

Registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute

In vigore dal 30 mag 2022
Registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute 1.   Un'entità che soddisfi i requisiti di cui all' può presentare una domanda di registrazione nel registro pubblico nazionale delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute nello Stato membro in cui è stabilita. 2.   Un'entità che soddisfa i requisiti di cui all' e ha stabilimenti in più di uno Stato membro può presentare una domanda di registrazione nel registro pubblico nazionale delle organizzazioni di altruismo dei dati riconosciute nello Stato membro in cui ha lo stabilimento principale. 3.   Un'entità che soddisfa i requisiti di cui all' ma che non è stabilita nell'Unione designa un rappresentante legale in uno degli Stati membri in cui offre i servizi di intermediazione dei dati. Al fine di garantire la conformità al presente regolamento, il rappresentante legale riceve dall'entità il mandato di essere interpellato oltre all'entità stessa o al suo posto dalle autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati o dagli interessati o dai titolari dei dati per quanto riguarda tutte le questioni relative a tale entità. Il rappresentante legale collabora con le autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati e, su richiesta, dimostra loro in modo esauriente le misure adottate e le disposizioni messe in atto dall'entità per garantire la conformità al presente regolamento. L'entità è considerata soggetta alla giurisdizione dello Stato membro in cui è situato il rappresentante legale. Tale entità può presentare una domanda di registrazione nel registro pubblico nazionale delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute in tale Stato membro. La designazione di un rappresentante legale a cura dell'entità fa salve eventuali azioni legali che potrebbero essere promosse contro l'entità. 4.   La domanda di registrazione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 contiene le informazioni seguenti: a) il nome dell'entità; b) lo status giuridico, la forma giuridica e, qualora essa sia registrata in un registro pubblico nazionale, il numero di registrazione dell'entità; c) lo statuto dell'entità, se opportuno; d) le fonti di reddito dell'entità; e) l'indirizzo dell'eventuale stabilimento principale dell'entità nell'Unione e, se opportuno, di eventuali sedi secondarie in un altro Stato membro o quello del rappresentante legale; f) un sito web pubblico in cui sono reperibili informazioni complete e aggiornate sull'entità e sulle sue attività, comprese almeno le informazioni di cui alle lettere a), b), d), e) e h); g) le persone di contatto dell'entità e i relativi recapiti; h) gli obiettivi di interesse generale che l'entità intende promuovere raccogliendo i dati; i) la natura dei dati che l'entità intende controllare o trattare e, nel caso di dati personali, l'indicazione delle categorie di dati personali; j) qualsiasi altro documento che dimostri il soddisfacimento dei requisiti di cui all'. 5.   Qualora l'entità abbia presentato tutte le informazioni necessarie a norma del paragrafo 4 e una volta che l'autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati abbia valutato la domanda di registrazione e concluso che l'entità soddisfa i requisiti di cui all', l'autorità competente registra l'entità nel registro pubblico nazionale delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute entro 12 settimane dalla data di ricevimento della domanda di registrazione. La registrazione è valida in tutti gli Stati membri. L'autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati notifica ogni registrazione alla Commissione. La Commissione inserisce tale registrazione nel registro pubblico dell'Unione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute. 6.   Le informazioni di cui al paragrafo 4, lettere a), b), f), g) e h), sono pubblicate nel registro pubblico nazionale pertinente delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute. 7.   Un'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta notifica alla pertinente autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati le eventuali modifiche delle informazioni fornite a norma del paragrafo 4 entro 14 giorni dalla data della modifica. L'autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati notifica senza ritardo alla Commissione, per via elettronica, ciascuna di tali notifiche. Sulla base di tale notifica la Commissione aggiorna senza ritardo il registro pubblico dell'Unione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute.
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