Art. 16
Disposizioni nazionali per l'altruismo dei dati
In vigore dal 30 mag 2022
Disposizioni nazionali per l'altruismo dei dati
Gli Stati membri possono predisporre disposizioni organizzative o tecniche, o entrambe, per facilitare l'altruismo dei dati. A tal fine, gli Stati membri possono stabilire politiche nazionali per l'altruismo dei dati. Tali politiche nazionali possono in particolare assistere gli interessati a rendere disponibili su base volontaria a fini di altruismo dei dati i dati personali che li riguardano detenuti da enti pubblici, e stabilire le informazioni necessarie che devono essere fornite agli interessati in merito al riutilizzo dei loro dati nell'interesse generale.
Se uno Stato membro elabora tali politiche nazionali, lo notifica alla Commissione.
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