Art. 7 · Requisiti supplementari per le infrastrutture di mercato DLT

Art. 7

Requisiti supplementari per le infrastrutture di mercato DLT

In vigore dal 30 mag 2022
Requisiti supplementari per le infrastrutture di mercato DLT 1.   I gestori delle infrastrutture di mercato DLT elaborano piani aziendali chiari e dettagliati che descrivono come intendono svolgere i loro servizi e le loro attività e che comprendono una descrizione del loro personale critico, degli aspetti tecnici, dell’uso della tecnologia a registro distribuito, nonché le informazioni richieste a norma del paragrafo 3. Inoltre, i gestori delle infrastrutture di mercato DLT mettono a disposizione del pubblico una documentazione scritta aggiornata, chiara e dettagliata, che definisce le norme in base alle quali operano le infrastrutture di mercato DLT e i loro gestori, compresi la disciplina dei diritti, dei requisiti, delle responsabilità e degli obblighi dei gestori delle infrastrutture di mercato DLT, nonché quelli dei membri, dei partecipanti, degli emittenti e dei clienti che utilizzano le loro infrastrutture di mercato DLT. Tale disciplina specifica il diritto applicabile, eventuali meccanismi precontenzioso di risoluzione delle controversie, eventuali misure di protezione in caso di insolvenza a norma della direttiva 98/26/CE e la giurisdizione per intentare l’azione legale. I gestori delle infrastrutture DLT possono rendere disponibile la loro documentazione scritta tramite mezzi elettronici. 2.   I gestori delle infrastrutture di mercato DLT stabiliscono o documentano, come appropriato, regole di funzionamento della tecnologia a registro distribuito che utilizzano, comprese le regole sull’accesso al registro distribuito, sulla partecipazione dei nodi di validazione, sulla risoluzione dei potenziali conflitti di interessi e sulla gestione del rischio, tra cui eventuali misure di attenuazione volte a garantire la tutela degli investitori, l’integrità del mercato e la stabilità finanziaria. 3.   I gestori delle infrastrutture di mercato DLT forniscono ai loro membri, partecipanti, emittenti e clienti informazioni chiare e inequivocabili, pubblicate sul loro sito web, sulle modalità con cui i gestori svolgono le loro funzioni, i loro servizi e le loro attività e su come tali modalità si discostano da quelle di un sistema multilaterale di negoziazione o del sistema di regolamento titoli che non si basa sulla tecnologia a registro distribuito. Tali informazioni comprendono il tipo di tecnologia a registro distribuito utilizzata. 4.   I gestori delle infrastrutture di mercato DLT garantiscono che tutti i dispositivi informatici e cibernetici relativi all’uso della loro tecnologia a registro distribuito siano proporzionati alla natura, alla portata e alla complessità delle loro attività. Tali dispositivi assicurano la continuità e la costante trasparenza, disponibilità, affidabilità e sicurezza dei loro servizi e delle loro attività, compresa l’affidabilità degli smart contract utilizzati nell’infrastruttura di mercato DLT. Tali dispositivi garantiscono inoltre l’integrità, la sicurezza e la riservatezza di tutti i dati memorizzati dai gestori in questione, nonché che tali dati siano disponibili e accessibili. I gestori delle infrastrutture di mercato DLT dispongono di procedure specifiche di gestione del rischio operativo per i rischi derivanti dall’uso della tecnologia a registro distribuito e delle cripto-attività e per le modalità con cui tali rischi sarebbero affrontati se si concretizzassero. Per valutare l’affidabilità di tutti i dispositivi informatici e cibernetici di un’infrastruttura di mercato DLT, l’autorità competente può richiedere una verifica di tali dispositivi. Se l’autorità competente richiede una verifica, essa nomina un revisore indipendente incaricato a tal fine. L’infrastruttura di mercato DLT sostiene i costi della verifica. 5.   Qualora un gestore di un’infrastruttura di mercato DLT garantisca la custodia dei fondi, delle garanzie reali o degli strumenti finanziari DLT dei membri, dei partecipanti, degli emittenti o dei clienti, nonché i mezzi di accesso a tali beni, anche sotto forma di chiavi crittografiche, tale gestore adotta dispositivi adeguati per impedire l’uso di tali beni per suo conto del gestore senza un previo esplicito consenso scritto del membro, del partecipante, dell’emittente o del cliente interessato, che può fornire tale consenso per via elettronica. I gestori delle infrastrutture di mercato DLT tengono registrazioni sicure, accurate, affidabili e recuperabili dei fondi, delle garanzie reali e degli strumenti finanziari DLT detenuti dalla loro infrastruttura di mercato DLT per i propri membri, partecipanti, emittenti o clienti, nonché dei mezzi di accesso a tali fondi, garanzie reali e strumenti finanziari. I gestori delle infrastrutture di mercato DLT separano i fondi, le garanzie reali e gli strumenti finanziari DLT dei membri, dei partecipanti, degli emittenti o dei clienti che utilizzano l’infrastruttura di mercato DLT e i mezzi di accesso a tali beni da quelli del gestore, nonché da quelli di altri membri, partecipanti, emittenti e clienti. Tutti i dispositivi informatici e cibernetici di cui al paragrafo 4 garantiscono che tali fondi, garanzie reali e strumenti finanziari DLT detenuti da una infrastruttura di mercato DLT per i propri membri, i propri partecipanti, i propri emittenti o i propri clienti, nonché i relativi mezzi di accesso, siano protetti dai rischi di accesso non autorizzato, pirateria informatica, degrado, perdita, attacco informatico, furto, frode, negligenza e altri gravi malfunzionamenti operativi. 6.   In caso di perdita di fondi, di perdita di garanzie reali o di perdita di uno strumento finanziario DLT, il gestore di un’infrastruttura di mercato DLT che ha perso i fondi, la garanzia reale o lo strumento finanziario DLT è responsabile della perdita fino al valore di mercato dell’attività persa. Il gestore dell’infrastruttura di mercato DLT non è responsabile della perdita se dimostra che quest’ultima è dovuta a un evento esterno che sfugge al suo ragionevole controllo, le cui conseguenze sarebbero state inevitabili nonostante ogni ragionevole sforzo per evitarlo. I gestori dell’infrastruttura di mercato DLT istituiscono dispositivi trasparenti e adeguati per garantire la tutela degli investitori e istituiscono meccanismi di gestione dei reclami dei clienti e procedure di ricorso e compensazione nel caso in cui gli investitori subiscano una perdita dovuta a una delle circostanze di cui al primo comma del presente paragrafo o alla cessazione dell’attività a causa di una delle circostanze di cui agli , paragrafo 13, 9, paragrafo 11, e 10, paragrafo 10. Un’autorità competente può decidere, caso per caso, di esigere ulteriori garanzie prudenziali da parte del gestore di un’infrastruttura di mercato DLT sotto forma di fondi propri o di polizze assicurative, laddove l’autorità competente stabilisca che le potenziali responsabilità per danni causati ai clienti del gestore dell’infrastruttura di mercato DLT a seguito di qualsiasi circostanza di cui al primo comma del presente paragrafo non sono adeguatamente coperte dai requisiti prudenziali di cui al regolamento (UE) n. 909/2014, al regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio (18), alla direttiva 2014/65/UE o alla direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio (19), al fine di garantire la tutela degli investitori. 7.   Un gestore di un’infrastruttura di mercato DLT stabilisce e mette a disposizione del pubblico una strategia chiara e dettagliata per la riduzione dell’attività di una determinata infrastruttura di mercato DLT o per la transizione o la cessazione dell’attività di una determinata infrastruttura di mercato DLT («strategia di transizione»), tra cui la transizione o il ritorno delle proprie attività di tecnologia a registro distribuito alle infrastrutture di mercato tradizionali, nel caso in cui: a) si superi la soglia di cui all’, paragrafo 3; b) debba essere revocata o altrimenti sospesa un’autorizzazione specifica o l’esenzione concessa a norma del presente regolamento, anche in caso di sospensione dell’autorizzazione specifica o dell’esenzione in conseguenza degli eventi previsti a norma dell’, paragrafo 2; o c) si verifichi una cessazione volontaria o involontaria dell’attività dell’infrastruttura di mercato DLT. La strategia di transizione è pronta per essere attuata tempestivamente. La strategia di transizione stabilisce le modalità di trattamento dei membri, dei partecipanti, degli emittenti e dei clienti in caso di revoca o sospensione di un’autorizzazione specifica o di cessazione dell’attività di cui al primo comma del presente paragrafo. La strategia di transizione stabilisce le modalità di tutela dei clienti, in particolare degli investitori al dettaglio, contro qualsiasi impatto sproporzionato derivante dalla revoca o dalla sospensione di un’autorizzazione specifica o dalla cessazione dell’attività. La strategia di transizione è aggiornata su base continuativa, previa approvazione dell’autorità competente. La strategia di transizione specifica come comportarsi in caso di superamento della soglia di cui all’, paragrafo 3. 8.   Le imprese di investimento o i gestori del mercato che sono autorizzati a gestire esclusivamente un MTF DLT ai sensi dell’, paragrafo 2, del presente regolamento e che non indicano nelle loro strategie di transizione l’intenzione di ottenere un’autorizzazione a gestire un sistema multilaterale di negoziazione a norma della direttiva 2014/65/UE, nonché gli CSD che gestiscono un TSS DLT, si adoperano al massimo per concludere accordi con le imprese di investimento o i gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione a norma della direttiva 2014/65/UE onde rilevarne l’attività, e specificano tali accordi nelle loro strategie di transizione. 9.   I CSD che gestiscono un SS DLT, autorizzati a gestire esclusivamente un SS DLT a norma dell’, paragrafo 2, del presente regolamento e che non indicano nelle loro strategie di transizione l’intenzione di ottenere un’autorizzazione a gestire un sistema di regolamento titoli a norma del regolamento (UE) n. 909/2014, e le imprese di investimento o i gestori del mercato che gestiscono un TSS DLT, si adoperano al massimo per concludere accordi con i CSD che gestiscono un sistema di regolamento titoli onde rilevarne l’attività, e specificano tali accordi nelle loro strategie di transizione. I CSD che gestiscono un sistema di regolamento titoli e che ricevono una richiesta di concludere gli accordi di cui al primo comma del presente paragrafo, rispondono entro tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta. Il CSD che gestisce il sistema di regolamento titoli conclude gli accordi in modo non discriminatorio e può addebitare una commissione commerciale ragionevole basata sui costi effettivi. Esso respinge tale richiesta soltanto qualora ritenga che tali accordi incidano sull’ordinato e corretto funzionamento dei mercati finanziari o rappresentino un rischio sistemico. Non respinge la richiesta in base alla perdita di quote di mercato. Se respinge una richiesta, ne informa per iscritto il gestore dell’infrastruttura di mercato DLT che ha presentato la richiesta. 10.   Gli accordi di cui ai paragrafi 8 e 9 sono predisposti entro cinque anni dalla data di concessione dell’autorizzazione specifica o sono predisposti a una data anteriore laddove ciò sia richiesto dall’autorità competente al fine di far fronte a eventuali rischi di cessazione anticipata dell’autorizzazione specifica.
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