Art. 5 · Requisiti ed esenzioni riguardanti gli SS DLT

Art. 5

Requisiti ed esenzioni riguardanti gli SS DLT

In vigore dal 30 mag 2022
Requisiti ed esenzioni riguardanti gli SS DLT 1.   Un CSD che gestisce un SS DLT è soggetto ai requisiti che si applicano a un CSD che gestisce un sistema di regolamento titoli a norma del regolamento (UE) n. 909/2014. Il primo comma non si applica ai requisiti per i quali il CSD che gestisce l’SS DLT è stato esentato a norma dei paragrafi da 2 a 9 del presente articolo, a condizione che tale CSD rispetti: a) l’; b) i paragrafi da 2 a 10 del presente articolo; e c) le eventuali misure compensative che l’autorità competente ritenga opportune per conseguire gli obiettivi delle disposizioni rispetto a cui è stata richiesta l’esenzione o per garantire la tutela degli investitori, l’integrità del mercato o la stabilità finanziaria. 2.   Su richiesta di un CSD che gestisce un SS DLT, l’autorità competente può esentare tale CSD dall’, paragrafo 1, punti 4, 9 o 28, o dagli o 38 del regolamento (UE) n. 909/2014, a condizione che tale CSD: a) dimostri che l’uso di un «conto titoli» quale definito all’, paragrafo 1, punto 28, di tale regolamento o l’uso della scrittura contabile di cui all’ di detto regolamento sono incompatibili con l’uso della tecnologia a registro distribuito impiegata; b) proponga misure compensative per conseguire gli obiettivi delle disposizioni rispetto a cui è stata richiesta un’esenzione, e garantisca quanto meno che: i) gli strumenti finanziari DLT siano registrati nel registro distribuito; ii) il numero di strumenti finanziari DLT, in un’emissione o in parte di essa, registrati dal CSD che gestisce l’SS DLT sia pari al numero totale degli strumenti finanziari DLT che costituiscono tale emissione o parte di essa registrati nel registro distribuito in un determinato momento; iii) tenga registrazioni che consentano al CSD che gestisce l’SS DLT, senza ritardo e in qualsiasi momento, di separare gli strumenti finanziari DLT di un membro, partecipante, emittente o cliente da quelli di qualsiasi altro membro, partecipante, emittente o cliente; e iv) non ammetta gli scoperti su titoli, i saldi debitori, né la creazione o la cancellazione impropria di titoli. 3.   Su richiesta di un CSD che gestisce un SS DLT, l’autorità competente può esentare tale CSD dall’ o 7 del regolamento (UE) n. 909/2014, a condizione che il CSD provveda quanto meno, mediante procedure e dispositivi efficaci, a che l’SS DLT: a) consenta di confermare in modo chiaro, preciso e tempestivo i dettagli delle operazioni in strumenti finanziari DLT, compresi i pagamenti effettuati in relazione agli strumenti finanziari DLT, nonché l’estinzione di eventuali garanzie reali relative a tali strumenti o la richiesta di garanzie reali relative agli strumenti finanziari DLT; e b) prevenga i mancati regolamenti o gestisca i mancati regolamenti se non è possibile prevenirli. 4.   Su richiesta di un CSD che gestisce un SS DLT, l’autorità competente può esentare tale CSD dall’ del regolamento (UE) n. 909/2014 esclusivamente in relazione all’esternalizzazione a terzi di un servizio di base, a condizione che l’applicazione di tale articolo sia incompatibile con l’uso della tecnologia a registro distribuito come previsto dall’SS DLT gestito da tale CSD. 5.   Su richiesta di un CSD che gestisce un SS DLT, l’autorità competente può autorizzare tale CSD ad ammettere tra i partecipanti all’SS DLT persone fisiche e giuridiche in aggiunta a quelle elencate nell’, lettera f), della direttiva 98/26/CE, a condizione che tali persone: a) godano di sufficiente buona reputazione; b) dispongano di un livello sufficiente di capacità, competenza, esperienza e conoscenza in relazione al regolamento, al funzionamento della tecnologia a registro distribuito e alla valutazione dei rischi; e c) abbiano dato il consenso informato per essere inclusi nel regime pilota previsto dal presente regolamento e siano adeguatamente informate della sua natura sperimentale e dei potenziali rischi a esso associati. 6.   Su richiesta di un CSD che gestisce un SS DLT, l’autorità competente può esentare tale CSD dagli articoli 33, 34 o 35 del regolamento (UE) n. 909/2014, a condizione che il CSD proponga misure compensative per conseguire gli obiettivi di tali articoli e provveda quanto meno a che: a) l’SS DLT renda pubblici i criteri di partecipazione che consentono un accesso equo e aperto a tutte le persone che intendono diventare partecipanti e a che tali criteri siano trasparenti, obiettivi e non discriminatori; e b) l’SS DLT comunichi pubblicamente i prezzi e le commissioni applicati ai servizi di regolamento che fornisce. 7.   Su richiesta di un CSD che gestisce un SS DLT, l’autorità competente può esentare tale CSD dall’articolo 39 del regolamento (UE) n. 909/2014, a condizione che il CSD proponga misure compensative per conseguire gli obiettivi di tale articolo e provveda quanto meno, mediante procedure e dispositivi efficaci, a che: a) l’SS DLT regoli le operazioni in strumenti finanziari DLT quasi in tempo reale o in giornata e comunque non oltre il secondo giorno lavorativo successivo alla conclusione dell’operazione; b) l’SS DLT comunichi pubblicamente le norme che disciplinano il sistema di regolamento; e c) l’SS DLT attenui qualsiasi rischio derivante dalla mancata designazione dell’SS DLT quale sistema ai fini della direttiva 98/26/CE, in particolare per quanto riguarda le procedure di insolvenza. Ai fini della gestione di un SS DLT, la definizione di CSD di cui al regolamento (UE) n. 909/2014 quale persona giuridica che opera un sistema di regolamento titoli non comporta l’obbligo per gli Stati membri di designare e notificare un SS DLT quale sistema di regolamento titoli a norma della direttiva 98/26/CE. Tuttavia, nulla impedisce agli Stati membri di designare e notificare un SS DLT quale sistema di regolamento titoli ai sensi della direttiva 98/26/CE se l’SS DLT soddisfa i requisiti di tale direttiva. Qualora un SS DLT non sia designato e notificato quale sistema di regolamento titoli a norma della direttiva 98/26/CE, il CSD che gestisce tale SS DLT propone misure compensative per attenuare i rischi derivanti dall’insolvenza. 8.   Su richiesta di un CSD che gestisce un SS DLT, l’autorità competente può esentare tale CSD dall’articolo 40 del regolamento (UE) n. 909/2014, a condizione che il CSD effettui il regolamento sulla base della consegna contro pagamento. Il regolamento dei pagamenti è effettuato tramite moneta di banca centrale, anche in forma tokenizzata, se pratico o possibile oppure, ove non sia pratico o possibile, tramite i conti del CSD conformemente al titolo IV del regolamento (UE) n. 909/2014 o tramite moneta di banca commerciale, anche in forma tokenizzata, conformemente al predetto titolo, oppure utilizzando «token di moneta elettronica». In deroga al secondo comma del presente paragrafo, il titolo IV del regolamento (UE) n. 909/2014 non si applica a un ente creditizio allorché effettui il regolamento dei pagamenti utilizzando moneta di banca commerciale a un’infrastruttura di mercato DLT che registra gli strumenti finanziari DLT il cui valore aggregato di mercato, al momento della registrazione iniziale di un nuovo strumento finanziario DLT, non supera i 6 miliardi di EUR, calcolati conformemente all’, paragrafo 4, del presente regolamento. Laddove il regolamento avvenga utilizzando moneta di banca commerciale fornita da un ente creditizio al quale non si applica il titolo IV del regolamento (UE) n. 909/2014 in virtù del terzo comma del presente paragrafo, o laddove il regolamento dei pagamenti avvenga utilizzando «token di moneta elettronica», il CSD che gestisce l’SS DLT individua, valuta, monitora, gestisce e riduce al minimo qualsiasi rischio derivante dall’uso di tali mezzi. I servizi connessi ai «token di moneta elettronica» che sono equivalenti ai servizi elencati nella sezione C, lettere b) e c), dell’allegato del regolamento (UE) n. 909/2014, sono forniti dal CSD che gestisce l’SS DLT conformemente al titolo IV del regolamento (UE) n. 909/2014 o da un ente creditizio. 9.   Su richiesta di un CSD che gestisce un SS DLT, l’autorità competente può esentare tale CSD dall’articolo 50, 51 o 53 del regolamento (UE) n. 909/2014, purché tale CSD dimostri che l’uso della tecnologia a registro distribuito è incompatibile con i sistemi esistenti di altri CSD o altre infrastrutture di mercato oppure che la concessione di tale accesso a un altro CSD o a un’altra infrastruttura di mercato tramite i sistemi esistenti comporterebbe costi sproporzionati, date le dimensioni delle attività dell’SS DLT. Laddove un CSD che gestisce un SS DLT sia stato esentato a norma del primo comma del presente paragrafo, concede ad altri gestori di SS DLT o ad altri gestori di TSS DLT l’accesso al proprio SS DLT. Il CSD che gestisce l’SS DLT informa l’autorità competente della sua intenzione di concedere tale accesso. L’autorità competente può vietare tale accesso nella misura in cui esso nuocerebbe alla stabilità del sistema finanziario dell’Unione o del sistema finanziario dello Stato membro interessato. 10.   Qualora un CSD che gestisce un SS DLT chieda un’esenzione conformemente ai paragrafi da 2 a 9, deve dimostrare che l’esenzione richiesta è: a) proporzionata e giustificata dall’uso della tecnologia a registro distribuito; e b) limitata all’SS DLT e non estesa a un sistema di regolamento titoli gestito dallo stesso CSD. 11.   I paragrafi da 2 a 10 del presente articolo si applicano, mutatis mutandis, a un’impresa di investimento o a un gestore del mercato che gestisce un TSS DLT conformemente all’, paragrafo 1. 12.   L’ESMA elabora orientamenti sulle misure compensative di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera c), del presente articolo.
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