Art. 3 · Limitazioni sugli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o registrati da un’infrastruttura di mercato DLT

Art. 3

Limitazioni sugli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o registrati da un’infrastruttura di mercato DLT

In vigore dal 30 mag 2022
Limitazioni sugli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o registrati da un’infrastruttura di mercato DLT 1.   Gli strumenti finanziari DLT sono ammessi alla negoziazione su un’infrastruttura di mercato DLT o registrati in un’infrastruttura di mercato DLT soltanto se, al momento dell’ammissione alla negoziazione o della registrazione in un registro distribuito, gli strumenti finanziari DLT sono: a) azioni il cui emittente ha una capitalizzazione di mercato o una capitalizzazione di mercato provvisoria inferiore a 500 milioni di EUR; b) obbligazioni, altre forme di debito cartolarizzato, comprese le ricevute di deposito in relazione a tali titoli, o strumenti del mercato monetario, con un’entità di emissione inferiore a 1 miliardo di EUR, esclusi quelli che incorporano uno strumento derivato o che incorporano una struttura che rende difficile per il cliente comprendere il rischio correlato; o c) quote di organismi di investimento collettivo di cui all’articolo 25, paragrafo 4, lettera a), punto iv), della direttiva 2014/65/UE, il cui valore di mercato delle attività gestite è inferiore a 500 milioni di EUR. Sono escluse dal calcolo della soglia di cui al primo comma, lettera b), le obbligazioni societarie emesse da emittenti la cui capitalizzazione di mercato non supera i 200 milioni di EUR al momento della loro emissione. 2.   Il valore di mercato aggregato di tutti gli strumenti finanziari DLT ammessi alla negoziazione su un’infrastruttura di mercato DLT o registrati in un’infrastruttura di mercato DLT non supera i 6 miliardi di EUR al momento dell’ammissione alla negoziazione o della registrazione iniziale di un nuovo strumento finanziario DLT. Ove l’ammissione alla negoziazione o la registrazione di un nuovo strumento finanziario DLT comporti un valore di mercato aggregato di cui al primo comma fino a 6 miliardi di EUR, l’infrastruttura di mercato DLT non ammette tale strumento finanziario DLT alla negoziazione o lo registra. 3.   Qualora il valore di mercato aggregato di tutti gli strumenti finanziari DLT ammessi alla negoziazione su un’infrastruttura di mercato DLT o registrati in un’infrastruttura di mercato DLT abbia raggiunto i 9 miliardi di EUR, il gestore dell’infrastruttura di mercato DLT attiva la strategia di transizione di cui all’, paragrafo 7. Il gestore dell’infrastruttura di mercato DLT notifica all’autorità competente l’attivazione della sua strategia di transizione e l’orizzonte temporale per la transizione nella relazione mensile di cui al paragrafo 5. 4.   Il gestore di un’infrastruttura di mercato DLT calcola mensilmente il valore di mercato aggregato medio degli strumenti finanziari DLT negoziati o registrati nella pertinente infrastruttura di mercato DLT. Tale media mensile è calcolata come media dei prezzi di chiusura giornalieri di ciascuno strumento finanziario DLT, moltiplicata per il numero di strumenti finanziari DLT ammessi alla negoziazione o registrati su tale infrastruttura di mercato DLT con lo stesso numero internazionale di identificazione dei titoli (ISIN). Il gestore dell’infrastruttura di mercato DLT utilizza la citata media mensile: a) nel valutare se l’ammissione alla negoziazione o la registrazione di un nuovo strumento finanziario DLT nel mese successivo comporterebbe che il valore di mercato aggregato degli strumenti finanziari DLT raggiunga la soglia di cui al paragrafo 2 del presente articolo; e b) nel decidere se per attivare la strategia di transizione di cui all’, paragrafo 7. 5.   Il gestore di un’infrastruttura di mercato DLT presenta relazioni mensili alla propria autorità competente da cui risulti che tutti gli strumenti finanziari DLT ammessi alla negoziazione o registrati nell’infrastruttura di mercato DLT non superano le soglie di cui ai paragrafi 2 e 3. 6.   Un’autorità competente può fissare soglie inferiori ai valori di cui ai paragrafi 1 e 2. Se un’autorità competente riduce la soglia di cui al paragrafo 2, si considera ridotto proporzionalmente anche il valore di cui al paragrafo 3. Ai fini del primo comma del presente paragrafo, l’autorità competente tiene conto delle dimensioni del mercato e della capitalizzazione media degli strumenti finanziari DLT di un determinato tipo che sono stati ammessi alle piattaforme di negoziazione negli Stati membri in cui saranno effettuati i servizi e le attività e tiene conto altresì dei rischi correlati agli emittenti, al tipo di tecnologia a registro distribuito utilizzata e ai servizi e alle attività dell’infrastruttura di mercato DLT. 7.   Il regolamento (UE) n. 596/2014 si applica agli strumenti finanziari DLT ammessi alla negoziazione in un MTF DLT o in un TSS DLT.
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