Art. 16 · Modifica del regolamento (UE) n. 600/2014

Art. 16

Modifica del regolamento (UE) n. 600/2014

In vigore dal 30 mag 2022
Modifica del regolamento (UE) n. 600/2014 L’articolo 54, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 600/2014, è sostituito dal seguente: «Se la Commissione conclude che non sussiste la necessità di escludere i derivati negoziati in borsa dall’ambito di applicazione degli articoli 35 e 36 in conformità dell’articolo 52, paragrafo 12, una CCP o una sede di negoziazione può, prima del 22 giugno 2022, chiedere alla sua autorità competente l’autorizzazione ad avvalersi delle disposizioni transitorie. L’autorità competente, tenendo conto dei rischi al corretto funzionamento della corrispondente CCP o sede di negoziazione derivanti dall’applicazione dei diritti di accesso a norma dell'articolo 35 o 36 in materia di derivati negoziati in borsa, può decidere che l’articolo 35 o 36 non si applica alla corrispondente CCP o sede di negoziazione, rispettivamente, per quanto riguarda derivati negoziati in borsa, per un periodo transitorio fino al 3 luglio 2023. Se l’autorità competente decide di approvare detto periodo transitorio, la CCP o la sede di negoziazione non beneficia di diritti di accesso a norma dell'articolo 35 o 36 per quanto riguarda derivati negoziati in borsa nel corso del periodo transitorio. L’autorità competente notifica se approva un periodo transitorio all’ESMA e, nel caso di una CCP, al collegio delle autorità competenti per tale CCP.».
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