Art. 14
Relazione e riesame
In vigore dal 30 mag 2022
Relazione e riesame
1. Entro il 24 marzo 2026, l’ESMA presenta alla Commissione una relazione riguardante:
a)
il funzionamento delle infrastrutture di mercato DLT in tutta l’Unione;
b)
il numero di infrastrutture di mercato DLT;
c)
i tipi di esenzione richiesta dalle infrastrutture di mercato DLT e i tipi di esenzione concessa;
d)
il numero e il valore degli strumenti finanziari DLT ammessi alla negoziazione e registrati nelle infrastrutture di mercato DLT;
e)
il numero e il valore delle operazioni negoziate o regolate nelle infrastrutture di mercato DLT;
f)
i tipi di tecnologia a registro distribuito utilizzata e le questioni tecniche connesse all’uso della tecnologia a registro distribuito, comprese le questioni elencate all’, paragrafo 1, secondo comma, lettera b), e l’impatto dell’uso della tecnologia a registro distribuito sugli obiettivi della politica dell’Unione in materia di clima;
g)
le procedure messe in atto dai gestori di SS DLT o TSS DLT conformemente all’, paragrafo 3, lettera b);
h)
gli eventuali rischi, vulnerabilità o inefficienze per la tutela degli investitori, l’integrità del mercato o la stabilità finanziaria derivanti dall’uso di una tecnologia a registro distribuito, ivi compresi eventuali nuovi tipi di rischi giuridici, sistemici e operativi, che non sono sufficientemente affrontati dalla legislazione dell’Unione in materia di servizi finanziari, ed eventuali altri effetti indesiderati sulla liquidità, la volatilità, la tutela degli investitori, l’integrità del mercato o la stabilità finanziaria;
i)
rischi di arbitraggio normativo o questioni che incidono sulla parità di condizioni tra infrastrutture di mercato DLT nell’ambito del regime pilota di cui al presente regolamento e tra infrastrutture di mercato DLT e altre infrastrutture di mercato che utilizzano sistemi esistenti;
j)
gli eventuali problemi connessi all’interoperabilità tra le infrastrutture di mercato DLT e altre infrastrutture che utilizzano sistemi esistenti;
k)
gli eventuali vantaggi e costi derivanti dall’uso di un dato tipo di tecnologia a registro distribuito, in termini di liquidità aggiuntiva e finanziamenti per le start-up e le piccole e medie imprese, sicurezza e incrementi di efficienza, consumo di energia e riduzione dei rischi in tutta la catena di negoziazione e post-negoziazione, tra cui la registrazione e la custodia degli strumenti finanziari DLT, la tracciabilità delle operazioni e una maggiore conformità ai processi di conoscenza dei propri clienti e antiriciclaggio, le operazioni societarie, l’esercizio diretto dei diritti degli investitori tramite smart contract e le funzioni di segnalazione e vigilanza a livello dell’infrastruttura di mercato DLT;
l)
qualsiasi rifiuto di concedere autorizzazioni specifiche o esenzioni, modifiche o revoche di tali autorizzazioni specifiche o esenzioni, nonché di qualsiasi misura compensativa o correttiva;
m)
l’eventuale cessazione dell’attività da parte di un’infrastruttura di mercato DLT e i motivi di tale cessazione dell’attività;
n)
l’adeguatezza delle soglie di cui all’ e all’, paragrafo 8, comprese le potenziali implicazioni derivanti da un aumento di tali soglie, tenendo conto in particolare di considerazioni sistemiche e dei diversi tipi di tecnologia a registro distribuito; e
o)
una valutazione generale dei costi e dei vantaggi del regime pilota di cui al presente regolamento e una raccomandazione sull’opportunità o meno di continuare il presente regime pilota e a quali condizioni.
2. Sulla base della relazione di cui al paragrafo 1, entro tre mesi dal ricevimento di tale relazione, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione comprende un’analisi costi/benefici per stabilire se il regime pilota previsto dal presente regolamento debba essere:
a)
prorogato per un ulteriore periodo massimo di tre anni;
b)
esteso ad altre tipologie di strumento finanziario che possono essere emessi, registrati, trasferiti o memorizzati utilizzando una tecnologia a registro distribuito;
c)
modificato;
d)
reso permanente mediante adeguate modifiche alla pertinente legislazione dell’Unione in materia di servizi finanziari; o
e)
soppresso, comprese tutte le autorizzazioni specifiche concesse a norma del presente regolamento.
Nella sua relazione, la Commissione può proporre opportune modifiche alla legislazione dell’Unione in materia di servizi finanziari o l’armonizzazione delle legislazioni nazionali che agevolerebbero l’uso della tecnologia a registro distribuito nel settore finanziario, nonché eventuali misure necessarie per la transizione delle infrastrutture di mercato DLT al di fuori del regime pilota di cui al presente regolamento.
Nel caso in cui il presente regime pilota sia prorogato per un ulteriore periodo come previsto al presente paragrafo, primo comma, lettera a), la Commissione chiede all’ESMA di presentare una relazione aggiuntiva a norma del paragrafo 1, entro tre mesi dalla fine del periodo di proroga. Una volta ricevuta la relazione, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione aggiuntiva in conformità del presente paragrafo.
Storico versioni
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