Art. 13 · Notifica delle autorità competenti

Art. 13

Notifica delle autorità competenti

In vigore dal 30 mag 2022
Notifica delle autorità competenti Gli Stati membri notificano eventuali autorità competenti ai sensi dell’, punto 21, lettera c), all’ESMA e alla Commissione. L’ESMA pubblica un elenco di tali autorità competenti sul suo sito web.
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