Art. 9 · Responsabilità delle entità che gestiscono punti di accesso e-CODEX autorizzati

Art. 9

Responsabilità delle entità che gestiscono punti di accesso e-CODEX autorizzati

In vigore dal 30 mag 2022
Responsabilità delle entità che gestiscono punti di accesso e-CODEX autorizzati 1.   Un’entità che gestisce un punto di accesso e-CODEX autorizzato è responsabile della configurazione e della gestione sicure. Tale responsabilità comprende i necessari adattamenti del connettore di cui all’, paragrafo 2, lettera b), per renderlo compatibile con qualsiasi sistema connesso. 2.   Un’entità che gestisce un punto di accesso e-CODEX autorizzato fornisce allo Stato membro che ha autorizzato il punto di accesso e-CODEX i dati statistici di cui all’, paragrafo 1, e ai pertinenti atti giuridici dell’Unione adottati nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale. 3.   La responsabilità di eventuali danni derivanti dal funzionamento di un punto di accesso e-CODEX autorizzato e di eventuali sistemi connessi, sulla base della legge applicabile, è a carico dell’entità che gestisce tale punto di accesso e-CODEX autorizzato.
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