Art. 6 · Responsabilità della Commissione

Art. 6

Responsabilità della Commissione

In vigore dal 30 mag 2022
Responsabilità della Commissione 1.   Entro il 31 dicembre 2022 la Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione: a) le specifiche tecniche minime e gli standard tecnici minimi, anche per la sicurezza e i metodi di verifica dell’integrità e dell’autenticità, su cui si basano le componenti del sistema e-CODEX di cui all’; b) i requisiti del livello dei servizi per le attività che devono essere svolte da eu-LISA di cui all’ e altre specifiche tecniche necessarie relative a tali attività, compreso il numero di corrispondenti e-CODEX; c) le modalità specifiche per la procedura del passaggio e della presa di consegne di cui all’. 2.   La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, standard procedurali digitali, a meno che l’adozione di standard procedurali digitali non sia disposta da altri atti giuridici dell’Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale. 3.   Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono adottati in conformità della procedura di esame di cui all’, paragrafo 2. 4.   La Commissione mantiene un elenco dei punti di accesso e-CODEX autorizzati gestiti dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi dell’Unione e degli standard procedurali digitali che ciascuno di tali punti di accesso e-CODEX autorizzati applica. La Commissione notifica senza ritardo tale elenco e le relative modifiche a eu-LISA. 5.   La Commissione designa una serie di corrispondenti e-CODEX proporzionalmente al numero di punti di accesso e-CODEX che ha autorizzato e al numero di standard procedurali digitali applicati da tali punti di accesso e-CODEX autorizzati. Solo tali corrispondenti e-CODEX possono chiedere e ricevere l’assistenza tecnica di cui all’, paragrafo 1, lettera f), in relazione al sistema e-CODEX gestito dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi dell’Unione, secondo le modalità stabilite negli atti di esecuzione adottati a norma del paragrafo 1, lettera b), del presente articolo. La Commissione notifica un elenco dei corrispondenti e-CODEX da essa designati e le relative modifiche a eu-LISA.
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