Art. 6 · Revoca in casi individuali

Art. 6

Revoca in casi individuali

In vigore dal 10 mag 2022
Revoca in casi individuali 1.   A norma dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, la Commissione può revocare il beneficio dell'applicazione del presente regolamento qualora constati che, in un caso determinato, un accordo verticale al quale si applica l'esenzione di cui all' del presente regolamento produce nondimeno effetti incompatibili con le condizioni di cui all'articolo 101, paragrafo 3, del trattato. Tali effetti possono verificarsi, ad esempio, quando il mercato rilevante per la fornitura di servizi di intermediazione online è altamente concentrato e la concorrenza tra i fornitori di tali servizi è limitata dagli effetti cumulativi di reti parallele di accordi analoghi che limitano la possibilità degli acquirenti di servizi di intermediazione online di offrire, vendere o rivendere beni o servizi agli utenti finali a condizioni più favorevoli sui loro canali di vendita diretta. 2.   L'autorità garante della concorrenza di uno Stato membro può revocare il beneficio del presente regolamento qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003.
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