Art. 5 · Restrizioni escluse

Art. 5

Restrizioni escluse

In vigore dal 10 mag 2022
Restrizioni escluse 1.   L'esenzione di cui all' non si applica ai seguenti obblighi contenuti in accordi verticali: a) un obbligo di non concorrenza, diretto o indiretto, la cui durata sia indeterminata o superiore a cinque anni; b) un obbligo diretto o indiretto che imponga all'acquirente, una volta giunto a scadenza l'accordo, di non produrre, acquistare, vendere o rivendere determinati beni o servizi; c) un obbligo diretto o indiretto che imponga ai membri di un sistema di distribuzione selettiva di non vendere marchi di particolari fornitori concorrenti; d) un obbligo diretto o indiretto che impedisca agli acquirenti di servizi di intermediazione online di offrire, vendere o rivendere beni o servizi agli utenti finali a condizioni più favorevoli attraverso servizi di intermediazione online concorrenti. 2.   In deroga al paragrafo 1, lettera a), il limite di cinque anni non si applica se i beni o servizi oggetto del contratto sono venduti dall'acquirente in locali e terreni di proprietà del fornitore o da questi affittati presso terzi non collegati all'acquirente, purché la durata dell'obbligo di non concorrenza non sia superiore al periodo di occupazione dei locali e terreni da parte dell'acquirente. 3.   In deroga al paragrafo 1, lettera b), l'esenzione di cui all' si applica a qualsiasi obbligo diretto o indiretto che imponga all'acquirente, una volta giunto a scadenza l'accordo, di non produrre, acquistare, vendere o rivendere determinati beni o servizi, qualora risultino soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'obbligo si riferisce a beni o servizi in concorrenza con i beni o servizi contrattuali; b) è limitato ai locali e terreni in cui l'acquirente ha operato durante il periodo contrattuale; c) è indispensabile per proteggere il «know-how» trasferito dal fornitore all'acquirente; d) la durata dell'obbligo è limitata ad un periodo di un anno a decorrere dalla scadenza dell'accordo. Il paragrafo 1, lettera b), lascia impregiudicata la possibilità di imporre una restrizione non limitata nel tempo in relazione all'utilizzazione ed alla diffusione del «know-how» che non sia divenuto di pubblico dominio.
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