Art. 3 · Soglia della quota di mercato

Art. 3

Soglia della quota di mercato

In vigore dal 10 mag 2022
Soglia della quota di mercato 1.   L'esenzione di cui all' si applica a condizione che la quota di mercato detenuta dal fornitore non superi il 30 % del mercato rilevante sul quale vende i beni o servizi oggetto del contratto e la quota di mercato detenuta dall'acquirente non superi il 30 % del mercato rilevante sul quale acquista i beni o servizi oggetto del contratto. 2.   Ai fini del paragrafo 1, qualora nel quadro di un accordo multilaterale un'impresa acquisti i beni o servizi oggetto del contratto da un'impresa parte contraente dell'accordo e venda i beni o servizi oggetto del contratto a un'altra impresa parte dell'accordo, l'esenzione di cui all' si applica solo se la quota di mercato della prima impresa non supera la soglia di quota di mercato di cui a detto paragrafo, sia come acquirente sia come fornitore.
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