Art. 10 · Periodo transitorio

Art. 10

Periodo transitorio

In vigore dal 10 mag 2022
Periodo transitorio Il divieto di cui all'articolo 101, paragrafo 1, del trattato non si applica fra il 1° giugno 2022 e il 31 maggio 2023 agli accordi già in vigore al 31 maggio 2022 che non soddisfano le condizioni di esenzione previste nel presente regolamento ma che, al 31 maggio 2022, rispettano le condizioni di esenzione stabilite dal regolamento (UE) n. 330/2010.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2022:720:oj#art-10