Art. 1
In vigore dal 5 mag 2022
Il regolamento (UE) 2019/1009 è così modificato:
1)
l’allegato I è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento;
2)
l’allegato II è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento;
3)
l’allegato III è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento;
4)
l’allegato IV è modificato conformemente all’allegato IV del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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