Art. 4
Metodi per la riscossione delle sanzioni amministrative
In vigore dal 5 mag 2022
Metodi per la riscossione delle sanzioni amministrative
Le sanzioni amministrative devono essere pagate entro tre mesi dalla data in cui al debitore è notificata la decisione della Commissione, a decorrere dalla data di ricevimento della notifica. Le sanzioni sono riscosse conformemente agli articoli 107 e 108 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Possono essere accordate dilazioni dei termini di pagamento, conformemente all’articolo 104 di detto regolamento.
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