Art. 3 · Metodo per il calcolo delle sanzioni amministrative

Art. 3

Metodo per il calcolo delle sanzioni amministrative

In vigore dal 5 mag 2022
Metodo per il calcolo delle sanzioni amministrative 1.   Al fine di calcolare l’importo delle sanzioni amministrative, la Commissione stima gli importi seguenti: a) il vantaggio economico o altro vantaggio ottenuto dall’operatore economico come conseguenza della non conformità; b) ove possibile, le perdite subite dai consumatori come conseguenza della non conformità. I vantaggi e le perdite così valutati costituiscono la base per il calcolo delle sanzioni amministrative. Il vantaggio per l’operatore economico che costituisca anche una perdita per i consumatori è preso in considerazione una volta sola. Sulla base degli importi di cui alle lettere a) e b), le sanzioni amministrative sono calcolate rispetto al numero di veicoli non conformi immatricolati nel mercato dell’Unione o al numero di sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti non conformi messi a disposizione sul mercato dell’Unione. 2.   Nel calcolare l’importo delle sanzioni amministrative, la Commissione tiene conto di eventuali circostanze aggravanti o attenuanti e di altri fattori. 3.   Le circostanze aggravanti di cui al paragrafo 2 includono gli elementi seguenti: a) le ripercussioni sulla salute e sulla sicurezza delle persone o le ripercussioni negative sull’ambiente dovute all’abbassamento delle prescrizioni relative alle prestazioni di un veicolo; b) il grado di negligenza o l’intenzione dell’operatore economico, compreso qualsiasi suo tentativo di celare o sottacere informazioni rilevanti ai fini dell’accertamento della non conformità; c) qualsiasi rifiuto ingiustificato dell’operatore economico di fornire le informazioni o gli elementi di prova richiesti dalla Commissione. 4.   Le circostanze attenuanti di cui al paragrafo 2 includono gli elementi seguenti: a) l’impegno e la cooperazione dell’operatore economico nel rilevare la non conformità; b) le eventuali misure correttive avviate autonomamente dall’operatore economico, compresa la rapidità con cui le ha avviate; c) altra circostanza attenuante ragionevole e pertinente dimostrata dall’operatore economico con elementi di prova adeguati. 5.   Le altre circostanze di cui al paragrafo 2 comprendono la ripetizione, la frequenza o la durata della non conformità e le altre sanzioni a livello di Unione o nazionale per non conformità alle norme di omologazione dell’UE irrogate nei 10 anni precedenti l’accertamento della non conformità. 6.   La sanzione amministrativa finale espressa in euro è fissata a un livello che garantisca l’effettività, la proporzionalità e la dissuasività della sanzione.
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