Art. 1
Procedura
In vigore dal 5 mag 2022
Procedura
1. Prima di imporre sanzioni amministrative ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 53 del regolamento (UE) 2018/858, la Commissione notifica per iscritto all’operatore economico interessato e agli Stati membri in questione l’intenzione di imporre una sanzione amministrativa specificando le motivazioni.
2. L’operatore economico e gli Stati membri interessati dispongono quanto meno di 30 giorni dalla notifica di cui al paragrafo 1 per presentare osservazioni scritte alla Commissione. Fatto salvo il paragrafo 4, non sono prese in considerazione le osservazioni scritte ricevute dopo la scadenza di detto termine.
3. L’operatore economico e gli Stati membri interessati possono allegare alle osservazioni scritte che presentano alla Commissione eventuali elementi di prova a sostegno delle loro osservazioni.
4. Ricevute le osservazioni scritte dell’operatore economico e degli Stati membri interessati, la Commissione può, con richiesta motivata, esigere ulteriori informazioni entro un termine di almeno 15 giorni da fissare stabilire nella richiesta.
5. In casi eccezionali, quando chiede ulteriori informazioni, la Commissione può invitare l’operatore economico e gli Stati membri interessati a esprimere oralmente la loro posizione in una riunione al termine della fase scritta della procedura di cui ai paragrafi da 1 a 4.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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