Art. 7 · Principi generali relativi alle inosservanze

Art. 7

Principi generali relativi alle inosservanze

In vigore dal 4 mag 2022
Principi generali relativi alle inosservanze 1.   Al fine di stabilire la ripetizione di un’inosservanza, sono prese in considerazione le inosservanze delle regole di condizionalità accertate in conformità del regolamento delegato (UE) n. 640/2014. 2.   La «portata» di un’inosservanza è determinata tenendo conto in particolare dell’impatto dell’inosservanza stessa, che può essere limitato all’azienda oppure più ampio. 3.   La «gravità» di un’inosservanza dipende in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell’inosservanza medesima alla luce degli obiettivi del requisito o della norma in questione. 4.   La «persistenza» di un’inosservanza dipende in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l’effetto o dalla possibilità di eliminarne l’effetto con mezzi ragionevoli. 5.   Ai fini del presente capo, un’inosservanza si considera «accertata» se è constatata a seguito di uno qualsiasi dei controlli effettuati in conformità del regolamento (UE) 2021/2116 o dopo essere stata portata a conoscenza dell’autorità di controllo competente o, se del caso, dell’organismo pagatore, in qualsiasi altro modo.
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