Art. 5
Valutazione della qualità del sistema di monitoraggio delle superfici
In vigore dal 4 mag 2022
Valutazione della qualità del sistema di monitoraggio delle superfici
1. La valutazione annuale della qualità di cui all’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116 verifica l’affidabilità dell’attuazione del sistema di monitoraggio delle superfici, fornisce informazioni diagnostiche sulle fonti delle decisioni errate a livello di interventi e condizioni di ammissibilità e, in particolare, verifica la correttezza delle informazioni fornite ai fini dell’informativa sugli indicatori di cui all’ del regolamento (UE) 2021/2115.
2. La valutazione della qualità è svolta mediante visite in loco o analisi di immagini del medesimo anno civile e, ove pertinente, di qualità almeno equivalente a quella richiesta per la valutazione della qualità di cui all’articolo 68, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2116. Le visite in loco possono essere effettuate in qualsiasi momento nel corso dell’anno e riguardano, nella misura del possibile, tutte le condizioni di ammissibilità pertinenti per un determinato beneficiario durante la stessa visita. Le immagini utilizzate dagli Stati membri per la valutazione della qualità devono essere in grado di fornire risultati conclusivi e affidabili rispetto alla situazione effettiva in loco. Qualora gli Stati membri utilizzino fotografie geolocalizzate per l’osservazione, la sorveglianza e la valutazione delle attività agricole come dati di valore almeno equivalente ai dati dei satelliti Sentinel di Copernicus, essi possono svolgere la valutazione della qualità delle decisioni basate su fotografie geolocalizzate mediante un’analisi non automatizzata delle stesse, purché garantiscano risultati conclusivi e affidabili.
3. A livello di interventi, la valutazione della qualità comprende gli elementi seguenti:
a)
quantificazione degli errori dovuti a decisioni errate riguardo alle condizioni di ammissibilità delle parcelle oggetto di un intervento basato sulle superfici, indipendentemente dal fatto che la decisione in questione derivi o meno dal sistema di monitoraggio delle superfici. Il risultato è espresso in ettari;
b)
quantificazione del numero di parcelle per le quali il sistema di monitoraggio delle superfici ha rilevato un’inosservanza delle condizioni di ammissibilità e del numero di parcelle che non soddisfano le condizioni di ammissibilità dopo il termine ultimo per la modifica delle domande di aiuto.
4. Le relazioni da presentare entro il 15 febbraio 2025 e il 15 febbraio 2027 includono inoltre la verifica che tutte le condizioni di ammissibilità degli interventi basati sulle superfici considerati monitorabili siano state sottoposte a un sistema di monitoraggio delle superfici rispettivamente negli anni 2024 e 2026. A seguito della valutazione dei risultati di tali relazioni possono risultare necessarie misure correttive.
5. La valutazione della qualità è svolta verificando tutte le condizioni di ammissibilità di tutti gli interventi richiesti su un campione rappresentativo di parcelle.
6. A fini di semplificazione e dato che il campione della valutazione della qualità del sistema di monitoraggio delle superfici fornisce un adeguato livello di garanzia riguardo al rispetto delle condizioni di ammissibilità per intervento, gli Stati membri possono decidere di tenere conto delle valutazioni della qualità di cui agli del presente regolamento in relazione all’obbligo di istituire un sistema di controllo previsto dall’articolo 72 del regolamento (UE) 2021/2116.
7. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli interventi basati sulle superfici gestiti dal sistema integrato siano inclusi nel campione di parcelle e verificati nel processo di valutazione della qualità, indipendentemente dalla possibilità di istituire gradualmente il sistema di monitoraggio delle superfici di cui all’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116.
8. Qualora i risultati delle quantificazioni di cui al paragrafo 3, lettere a) e b), evidenzino carenze, lo Stato membro propone misure correttive adeguate.
9. Le misure correttive per le condizioni di ammissibilità non monitorate o monitorate in modo non conclusivo possono includere lo svolgimento di visite in loco. Nei casi in cui risultino necessarie misure correttive a seguito dei risultati della valutazione della qualità per l’anno civile in questione, può essere necessario inserire ulteriori dettagli nella relazione di valutazione della qualità dell’anno successivo per quanto riguarda le carenze a cui occorre porre rimedio.
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