Art. 11 · Calcolo delle riduzioni per più inosservanze che si verificano nello stesso anno civile

Art. 11

Calcolo delle riduzioni per più inosservanze che si verificano nello stesso anno civile

In vigore dal 4 mag 2022
Calcolo delle riduzioni per più inosservanze che si verificano nello stesso anno civile 1.   Qualora un’inosservanza accertata di una norma costituisca anche un’inosservanza a un requisito, l’inosservanza è considerata un’unica inosservanza. Al fine del calcolo delle riduzioni, l’inosservanza è considerata parte del settore di condizionalità del requisito. 2.   Qualora nello stesso anno civile si sia verificata più di un’inosservanza non intenzionale non ricorrente accertata, la procedura per la fissazione della riduzione è applicata individualmente a ciascuna inosservanza e le percentuali risultanti sono sommate. Tuttavia la riduzione totale non supera: a) il 5 % dell’importo complessivo risultante dai pagamenti e dal sostegno di cui all’articolo 83, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2021/2116 se nessuna delle inosservanze ha gravi conseguenze per quanto attiene al conseguimento dell’obiettivo della norma o del requisito interessati ovvero costituisce un rischio diretto per la salute pubblica o per la salute degli animali; oppure b) il 10 % dell’importo complessivo risultante dai pagamenti e dal sostegno di cui all’articolo 83, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2021/2116 se almeno un’inosservanza ha gravi conseguenze per quanto attiene al conseguimento dell’obiettivo della norma o del requisito interessati ovvero costituisce un rischio diretto per la salute pubblica o per la salute degli animali. 3.   Qualora nello stesso anno civile si sia verificata più di un’inosservanza non intenzionale ricorrente accertata, la procedura per la fissazione della riduzione è applicata individualmente a ciascuna inosservanza e le percentuali di riduzione risultanti sono sommate. La riduzione non supera tuttavia il 20 % dell’importo complessivo risultante dai pagamenti e dal sostegno di cui all’articolo 83, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2021/2116. 4.   Qualora nello stesso anno civile si sia verificata più di un’inosservanza intenzionale accertata, la procedura per la fissazione della riduzione è applicata individualmente a ciascuna inosservanza e le percentuali di riduzione risultanti sono sommate. La riduzione non supera tuttavia il 100 % dell’importo complessivo risultante dai pagamenti e dal sostegno di cui all’articolo 83, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2021/2116. 5.   Qualora nello stesso anno civile si siano verificati più casi di inosservanza non intenzionale, ricorrente e intenzionale, ove pertinente dopo l’applicazione dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo, le percentuali di riduzione risultanti sono sommate. La riduzione non supera tuttavia il 100 % dell’importo complessivo risultante dai pagamenti e dal sostegno di cui all’articolo 83, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2021/2116.
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