Art. 2

Art. 2

In vigore dal 22 apr 2022
Le autorità doganali degli Stati membri correggono le dichiarazioni doganali accettate a decorrere dal 26 gennaio 2022 interessate dall’ del presente regolamento e riscuotono retroattivamente i dazi antidumping sulle importazioni degli accessori prodotti da Chup Hsin Enterprise Co. Ltd, Kaohsiung (Taiwan) (codice addizionale TARIC A098) e Niang Hong Pipe Fittings Co. Ltd, Kaohsiung (Taiwan) (codice addizionale TARIC A100).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2022:674:oj#art-2