Art. 2

Art. 2

In vigore dal 22 apr 2022
I dati contenuti nel fascicolo di domanda, in base ai quali l’Autorità ha valutato la proteina di fagiolo mungo, che secondo il richiedente sono protetti da proprietà industriale e senza i quali il nuovo alimento non avrebbe potuto essere autorizzato, rispettano pertanto i requisiti stabiliti all’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283 e non possono essere utilizzati senza il consenso del richiedente a vantaggio di eventuali richiedenti successivi nei cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
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