Art. 3
In vigore dal 20 apr 2022
Le autorità doganali adottano gli opportuni provvedimenti per registrare le importazioni di cui all’ del presente regolamento in conformità all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036.
La registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Storico versioni
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