Art. 8 · Richiesta di esenzione dai limiti di posizione per le posizioni considerate atte a ridurre i rischi direttamente connessi alle attività commerciali

Art. 8

Richiesta di esenzione dai limiti di posizione per le posizioni considerate atte a ridurre i rischi direttamente connessi alle attività commerciali

In vigore dal 20 apr 2022
Richiesta di esenzione dai limiti di posizione per le posizioni considerate atte a ridurre i rischi direttamente connessi alle attività commerciali 1.   Un’entità non finanziaria che detiene una posizione in un derivato su merci agricole o in un derivato su merci critico o significativo che soddisfa le relative condizioni può chiedere l’esenzione di cui all’articolo 57, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), della direttiva 2014/65/UE all’autorità competente che stabilisce il limite di posizione sul derivato su merci. 2.   La persona di cui al paragrafo 1 presenta all’autorità competente le seguenti informazioni che dimostrano in che modo la posizione riduca i rischi direttamente connessi all’attività commerciale dell’entità non finanziaria: a) una descrizione della natura e del valore delle attività commerciali dell’entità non finanziaria per la merce cui si riferisce il derivato su merci per cui si chiede l’esenzione; b) una descrizione della natura e del valore delle attività dell’entità non finanziaria per le negoziazioni e le posizioni detenute nei derivati su merci pertinenti negoziati in sedi di negoziazione e nei rispettivi contratti OTC economicamente equivalenti; c) una descrizione della natura e dell’entità delle esposizioni e dei rischi legati alle merci che l’entità non finanziaria ha o prevede di avere a seguito delle proprie attività commerciali e che sono o sarebbero attenuati dall’uso dei derivati su merci; d) una spiegazione del modo in cui l’uso dei derivati su merci da parte dell’entità non finanziaria riduca direttamente l’esposizione e i rischi delle sue attività commerciali. 3.   Un’entità finanziaria che detiene una posizione in un derivato su merci agricole o in un derivato su merci critico o significativo che soddisfa le relative condizioni può chiedere l’esenzione di cui all’articolo 57, paragrafo 1, secondo comma, lettera b), della direttiva 2014/65/UE all’autorità competente che stabilisce il limite di posizione sul derivato su merci. 4.   La persona di cui al paragrafo 3 trasmette all’autorità competente: a) informazioni adeguate che dimostrano che l’impresa madre ha affidato all’entità finanziaria la negoziazione di derivati su merci negoziati in una sede di negoziazione e dei rispettivi contratti OTC economicamente equivalenti, al fine di ridurre l’esposizione e i rischi delle attività commerciali delle entità non finanziarie del gruppo prevalentemente commerciale; b) le seguenti informazioni che dimostrano come la posizione riduca i rischi direttamente connessi all’attività commerciale delle entità non finanziarie dello stesso gruppo prevalentemente commerciale: i) una descrizione della natura e del valore delle attività commerciali delle entità non finanziarie per la merce cui si riferisce il derivato su merci per cui si chiede l’esenzione; ii) una descrizione della natura e dell’entità delle esposizioni e dei rischi legati alle merci che le entità non finanziarie hanno o prevedono di avere a seguito delle attività commerciali delle entità non finanziarie e che sono o sarebbero attenuati dall’uso dei derivati su merci; iii) una descrizione della natura e del valore delle attività dell’entità finanziaria per le negoziazioni e le posizioni detenute nei derivati su merci pertinenti negoziati in sedi di negoziazione e nei rispettivi contratti OTC economicamente equivalenti; iv) una spiegazione del modo in cui l’uso dei derivati su merci da parte dell’entità finanziaria riduca direttamente l’esposizione e i rischi delle attività commerciali delle entità non finanziarie. 5.   L’autorità competente approva o respinge la richiesta entro 21 giorni di calendario dal ricevimento della medesima e notifica l’approvazione o il rifiuto dell’esenzione al richiedente. 6.   L’entità non finanziaria notifica all’autorità competente se si è verificato un cambiamento significativo della natura o del valore delle sue attività commerciali o delle sue attività di negoziazione in derivati su merci e se tale cambiamento è pertinente ai fini delle informazioni di cui al paragrafo 2, lettera b), e presenta una nuova richiesta di esenzione, se intende continuare ad avvalersene. 7.   L’entità finanziaria notifica all’autorità competente se si è verificato un cambiamento delle informazioni di cui al paragrafo 4, lettera a), o un cambiamento significativo della natura o del valore delle attività commerciali dell’entità non finanziaria o delle attività di negoziazione dell’entità finanziaria in derivati su merci e se tale cambiamento è pertinente ai fini delle informazioni di cui al paragrafo 4, lettera b), punto iii), e presenta una nuova richiesta di esenzione, se intende continuare ad avvalersene.
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