Art. 7
Posizioni considerate atte a ridurre i rischi direttamente connessi alle attività commerciali
In vigore dal 20 apr 2022
Posizioni considerate atte a ridurre i rischi direttamente connessi alle attività commerciali
1. Una posizione detenuta da un’entità non finanziaria in un derivato su merci negoziato in sedi di negoziazione o in contratti OTC economicamente equivalenti ai sensi dell’ può essere considerata atta a ridurre i rischi direttamente connessi alle attività commerciali di detta entità non finanziaria in conformità dell’articolo 57, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), della direttiva 2014/65/UE se da sola o in combinazione con altri strumenti derivati in conformità del paragrafo 3 del presente articolo («posizione in un portafoglio di derivati su merci») soddisfa uno dei seguenti criteri:
a)
riduce i rischi derivanti dalla potenziale variazione del valore di attività, servizi, fattori di produzione, prodotti, materie prime o passività che nel corso normale dell’attività l’entità non finanziaria o il suo gruppo possiede, produce, fabbrica, trasforma, fornisce, acquista, commercializza, noleggia, vende o assume ovvero di cui prevede ragionevolmente possesso, produzione, fabbricazione, trasformazione, fornitura, acquisto, commercializzazione, noleggio, vendita o assunzione;
b)
costituisce un contratto di copertura in conformità dei Principi contabili internazionali (International Financial Reporting Standards — IFRS) adottati a norma dell’ del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (12).
2. Una posizione detenuta da un’entità finanziaria in un derivato su merci agricole, in un derivato su merci critico o significativo negoziato in sedi di negoziazione o in contratti OTC economicamente equivalenti a norma dell’ può essere considerata atta a ridurre i rischi direttamente connessi alle attività commerciali delle entità non finanziarie di un gruppo prevalentemente commerciale in conformità dell’articolo 57, paragrafo 1, secondo comma, lettera b), della direttiva 2014/65/UE se da sola o in combinazione con altri strumenti derivati in conformità del paragrafo 3 del presente articolo (posizione in un portafoglio di derivati su merci) soddisfa uno dei criteri di cui al paragrafo 1, lettera a) o b), del presente articolo.
3. Ai fini del paragrafo 1, una posizione considerata atta a ridurre i rischi, da sola o in combinazione con altri strumenti derivati, è una posizione per cui l’entità non finanziaria o la persona che detiene la posizione per conto di detta entità:
a)
include quanto segue nelle sue politiche interne:
i)
le tipologie di derivati su merci compresi nei portafogli utilizzati per ridurre i rischi direttamente connessi all’attività commerciale e i relativi criteri di ammissibilità;
ii)
il nesso tra il portafoglio e i rischi che il portafoglio attenua;
iii)
le misure adottate per garantire che le posizioni concernenti tali derivati su merci servano esclusivamente a coprire i rischi direttamente connessi alle attività commerciali dell’entità non finanziaria e che siano chiaramente identificate tutte le posizioni con una diversa finalità;
b)
è in grado di fornire una visione sufficientemente disaggregata dei portafogli in termini di classi di derivati su merci, merce sottostante, orizzonte temporale e di altri fattori pertinenti.
4. Ai fini del paragrafo 2, una posizione considerata atta a ridurre i rischi, da sola o in combinazione con altri strumenti derivati, è una posizione per cui l’entità finanziaria soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 3, lettere a) e b).
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