Art. 20
Numero dei partecipanti al mercato
In vigore dal 20 apr 2022
Numero dei partecipanti al mercato
1. Qualora, per un periodo di un anno, la media giornaliera dei partecipanti al mercato che detengono una posizione nel derivato su merci sia elevata, le autorità competenti adeguano il limite di posizione al ribasso.
2. In deroga all’, le autorità competenti adeguano il limite di posizione al rialzo e fissano il limite di posizione nel mese di scadenza e negli altri mesi tra il 5 % e il 50 % dell’importo di riferimento se:
a)
la media dei partecipanti al mercato che detengono una posizione nel derivato su merci nel periodo che precede la fissazione del limite di posizione è inferiore a 10; o
b)
quando il derivato su merci è un derivato su merci agricole con posizioni aperte nette inferiori a 300 000 lotti, il numero di imprese di investimento che operano come market maker ai sensi dell’, paragrafo 1, punto 7, della direttiva 2014/65/UE, per il derivato su merci al momento in cui il limite di posizione viene fissato o rivisto è inferiore a tre.
Ai fini del primo comma, le autorità competenti possono stabilire limiti di posizione diversi per differenti periodi all’interno del periodo del mese di scadenza, del periodo degli altri mesi o di entrambi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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