Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 20 apr 2022
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 1) «entità finanziaria»: uno dei seguenti soggetti: a) un’impresa di investimento autorizzata in conformità della direttiva 2014/65/UE; b) un ente creditizio autorizzato in conformità della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5); c) un’impresa di assicurazione di cui all’, punto 1, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6); d) un’impresa di riassicurazione quale definita all’, punto 4, della direttiva 2009/138/CE; e) un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e, se pertinente, la relativa società di gestione, autorizzato in conformità della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7); f) un ente pensionistico aziendale o professionale ai sensi dell’, punto 1, della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio (8); g) un fondo d’investimento alternativo gestito da gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) autorizzato o registrato in conformità della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (9); h) una controparte centrale autorizzata in conformità del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (10); i) un depositario centrale di titoli autorizzato in conformità del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (11); 2) «entità non finanziaria»: persona fisica o giuridica diversa da un’entità finanziaria; 3) «contratto nel mese di scadenza (spot month)»: contratto derivato su merci relativo a una particolare merce sottostante la cui scadenza è la prossima secondo le regole della sede di negoziazione; 4) «contratto negli altri mesi»: contratto derivato su merci diverso da un contratto nel mese di scadenza; 5) «lotto»: unità di negoziazione utilizzata dalla sede di negoziazione in cui il derivato su merci è negoziato e che rappresenta una quantità standardizzata della merce sottostante. Un’entità di un paese terzo è considerata un’entità finanziaria se, qualora avesse sede nell’Unione e fosse soggetta al diritto dell’UE, necessiterebbe di autorizzazione ai sensi di uno degli atti giuridici di cui al primo comma, punto 1. Un’entità di un paese terzo è considerata un’entità non finanziaria se, qualora avesse sede nell’Unione e fosse soggetta al diritto dell’UE, non necessiterebbe di autorizzazione ai sensi di uno degli atti giuridici di cui al primo comma, punto 1.
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