Art. 19 · Posizioni aperte complessive

Art. 19

Posizioni aperte complessive

In vigore dal 20 apr 2022
Posizioni aperte complessive 1.   Qualora il valore delle posizioni aperte complessive sia elevato, le autorità competenti adeguano il limite di posizione al ribasso. 2.   Qualora le posizioni aperte siano notevolmente superiori rispetto all’offerta consegnabile, le autorità competenti adeguano il limite di posizione negli altri mesi al ribasso. 3.   Qualora le posizioni aperte siano notevolmente inferiori all’offerta consegnabile, le autorità competenti adeguano il limite di posizione negli altri mesi al rialzo e, tranne nei casi in cui il valore della base di riferimento per il limite nel mese di scadenza sia basato sulle posizioni aperte, adeguano il limite di posizione nel mese di scadenza al ribasso.
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