Art. 14
Posizioni aperte
In vigore dal 20 apr 2022
Posizioni aperte
1. Le autorità competenti calcolano le posizioni aperte nette in un derivato su merci agricole o in un derivato su merci critico o significativo aggregando il numero di lotti di tale derivato su merci in essere nelle sedi di negoziazione e le posizioni notificate in contratti OTC economicamente equivalenti per un periodo di tempo rappresentativo. Le autorità competenti calcolano le posizioni aperte nette nel derivato su merci sulla base dei dati di notifica delle posizioni.
2. In deroga al paragrafo 1, quando la negoziazione di un derivato su merci è trasferita da una sede di negoziazione dell’Unione a un’altra, o da una sede di negoziazione di un paese terzo a una sede di negoziazione dell’Unione, a seguito di una fusione, di un trasferimento di attività o di un altro evento societario, o da uno o più derivati su merci esistenti a un derivato su merci recentemente ammesso alla negoziazione nella stessa sede di negoziazione o in altre circostanze analoghe, l’autorità competente calcola le posizioni aperte in tale derivato su merci tenendo conto delle posizioni aperte nella sede precedente o nei derivati su merci precedenti. Dopo un periodo di sei mesi, l’autorità competente calcola le posizioni aperte conformemente al paragrafo 1.
Storico versioni
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