Art. 13
Metodologia di determinazione del valore della base di riferimento per i limiti negli altri mesi
In vigore dal 20 apr 2022
Metodologia di determinazione del valore della base di riferimento per i limiti negli altri mesi
1. Le autorità competenti determinano il valore della base di riferimento per il limite di posizione negli altri mesi su un derivato su merci agricole o un derivato su merci critico o significativo calcolando il 25 % delle posizioni aperte nel derivato su merci.
2. Tale base di riferimento è indicata in lotti.
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