Art. 13 · Metodologia di determinazione del valore della base di riferimento per i limiti negli altri mesi

Art. 13

Metodologia di determinazione del valore della base di riferimento per i limiti negli altri mesi

In vigore dal 20 apr 2022
Metodologia di determinazione del valore della base di riferimento per i limiti negli altri mesi 1.   Le autorità competenti determinano il valore della base di riferimento per il limite di posizione negli altri mesi su un derivato su merci agricole o un derivato su merci critico o significativo calcolando il 25 % delle posizioni aperte nel derivato su merci. 2.   Tale base di riferimento è indicata in lotti.
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