Art. 10 · Posizioni considerate risultanti dalla fornitura obbligatoria di liquidità

Art. 10

Posizioni considerate risultanti dalla fornitura obbligatoria di liquidità

In vigore dal 20 apr 2022
Posizioni considerate risultanti dalla fornitura obbligatoria di liquidità 1.   Ai fini dell’, paragrafo 1, una posizione detenuta da una persona in un derivato su merci agricole o in un derivato su merci critico o significativo negoziato in una sede di negoziazione è considerata risultante da operazioni effettuate per soddisfare le disposizioni in materia di fornitura obbligatoria di liquidità se la posizione deriva direttamente da operazioni in derivati su merci effettuate in conformità degli obblighi imposti dalle autorità di regolamentazione ai sensi del diritto dell’Unione o delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, o dell’accordo scritto concluso con la sede di negoziazione e identificato come tale dalla sede di negoziazione. 2.   Ai fini dell’, paragrafo 1, una posizione considerata risultante dalla fornitura obbligatoria di liquidità è una posizione per la quale la persona che detiene la posizione include quanto segue nelle sue politiche interne: a) le tipologie di derivati su merci compresi nei portafogli in cui è prevista la fornitura obbligatoria di liquidità; b) il nesso tra la posizione detenuta in un derivato su merci e le operazioni effettuate per soddisfare le disposizioni in materia di fornitura obbligatoria di liquidità in tale derivato conformemente al paragrafo 1 del presente articolo; c) le misure adottate per garantire che sia chiaramente identificata qualsiasi posizione non risultante da operazioni effettuate per soddisfare le disposizioni in materia di fornitura obbligatoria di liquidità o che persegua una finalità diversa.
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