Art. 9
Magazzinaggio dei frutti specificati
In vigore dal 13 apr 2022
Magazzinaggio dei frutti specificati
1. Qualora i frutti specificati non siano trasformati immediatamente, essi sono immagazzinati in uno stabilimento riconosciuto e registrato a tal fine dall’autorità competente dello Stato membro in cui è situato lo stabilimento.
2. I lotti di frutti specificati rimangono identificabili separatamente.
3. I frutti specificati sono conservati in modo da evitare qualsiasi rischio di diffusione dell’organismo nocivo specificato.
Storico versioni
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