Art. 9 · Magazzinaggio dei frutti specificati

Art. 9

Magazzinaggio dei frutti specificati

In vigore dal 13 apr 2022
Magazzinaggio dei frutti specificati 1.   Qualora i frutti specificati non siano trasformati immediatamente, essi sono immagazzinati in uno stabilimento riconosciuto e registrato a tal fine dall’autorità competente dello Stato membro in cui è situato lo stabilimento. 2.   I lotti di frutti specificati rimangono identificabili separatamente. 3.   I frutti specificati sono conservati in modo da evitare qualsiasi rischio di diffusione dell’organismo nocivo specificato.
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