Art. 8 · Trasformazione dei frutti specificati

Art. 8

Trasformazione dei frutti specificati

In vigore dal 13 apr 2022
Trasformazione dei frutti specificati 1.   I frutti specificati sono trasformati in impianti situati in un’area dove non sono prodotti agrumi. I locali sono ufficialmente registrati e riconosciuti a tal fine dall’autorità competente dello Stato membro in cui si trovano. 2.   I rifiuti e i sottoprodotti dei frutti specificati sono utilizzati o distrutti nel territorio dello Stato membro in cui tali frutti sono stati lavorati, in un’area dove non sono prodotti agrumi. 3.   I rifiuti e i sottoprodotti sono distrutti mediante interramento profondo o utilizzati secondo un metodo approvato dall’autorità competente dello Stato membro in cui i frutti specificati sono stati trasformati e sotto il controllo di detta autorità competente, in modo da impedire qualsiasi rischio di diffusione dell’organismo nocivo specificato. 4.   Il trasformatore tiene un registro dei frutti specificati lavorati e lo mette a disposizione dell’autorità competente dello Stato membro in cui i frutti specificati sono stati lavorati. Tale registro riporta i numeri e i marchi distintivi dei contenitori, i volumi dei frutti specificati importati, i volumi dei rifiuti e sottoprodotti usati o distrutti e informazioni dettagliate in merito al loro uso o alla loro distruzione.
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