Art. 5 · Ispezione all’interno dell’Unione dei frutti specificati diversi dai frutti destinati esclusivamente alla trasformazione industriale

Art. 5

Ispezione all’interno dell’Unione dei frutti specificati diversi dai frutti destinati esclusivamente alla trasformazione industriale

In vigore dal 13 apr 2022
Ispezione all’interno dell’Unione dei frutti specificati diversi dai frutti destinati esclusivamente alla trasformazione industriale 1.   Gli Stati membri provvedono affinché, sotto la loro supervisione ufficiale e attraverso gli elenchi aggiornati di cui all’allegato I, punto 9, allegato II, punto 7, allegato III, punto 9, allegato IV, punto 7, e allegato V, punto 8, gli operatori professionali presentino per l’importazione solo partite originarie dei siti di produzione di cui all’allegato I, punto 11, lettere a), b), c) e d) e punto 12), allegato II, punto 9, lettere a), b), c) e d), allegato III, punto 11, lettere a), b), c) e d), allegato IV, punto 9, lettere a), b), c) e d), e allegato V, punto 10, lettere a), b), c) e d). 2.   I controlli fisici sono effettuati su campioni di almeno 200 frutti di ciascuna specie dei frutti specificati per lotto di 30 tonnellate o sua parte, selezionati in base ad eventuali sintomi dell’organismo nocivo specificato. 3.   Qualora siano individuati sintomi dell’organismo nocivo specificato durante i controlli fisici di cui al paragrafo 2, la presenza di detto organismo nocivo è confermata o esclusa da prove effettuate sui frutti specificati che manifestano sintomi di infezione.
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