Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 13 apr 2022
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 1) «organismo nocivo specificato»: Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa; 2) «frutti specificati»: frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, esclusi i frutti di Citrus aurantium L. e Citrus latifolia Tanaka.
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