Art. 1 · Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/637

Art. 1

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/637

In vigore dal 13 apr 2022
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 è così modificato: 1) è inserito il seguente articolo 16 bis: «Articolo 16 bis Informativa sulle esposizioni al rischio di tasso di interesse su posizioni non detenute nel portafoglio di negoziazione 1.   Gli enti pubblicano le informazioni di cui all’articolo 448, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU IRRBB1 di cui all’allegato XXXVII del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XXXVIII del presente regolamento. 2.   Gli enti pubblicano le informazioni di cui all’articolo 448, paragrafo 1, lettere da c) a g), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando la tabella EU IRRBBA di cui all’allegato XXXVII del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XXXVIII del presente regolamento. 3.   Quando gli enti pubblicano le informazioni a norma del paragrafo 1 o del paragrafo 2 per la prima volta, non è richiesta l’informativa relativa alla data di riferimento precedente.»; 2) è aggiunto l’allegato XXXVII, quale riportato nell’allegato I del presente regolamento; 3) è aggiunto l’allegato XXXVIII, quale riportato nell’allegato II del presente regolamento.
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