Art. 1
Modifica del regolamento (UE) n. 1303/2013
In vigore dal 12 apr 2022
Modifica del regolamento (UE) n. 1303/2013
Il regolamento (UE) n. 1303/2013 è così modificato:
1)
è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 68 quater
Costo unitario delle operazioni volte ad affrontare le sfide migratorie a seguito dell'aggressione militare da parte della Federazione russa
Ai fini dell'attuazione delle operazioni volte ad affrontare le sfide migratorie a seguito dell'aggressione militare da parte della Federazione russa, gli Stati membri possono inserire tra le spese dichiarate nelle domande di pagamento un costo unitario collegato alle necessità di base e al sostegno alle persone che ricevono protezione temporanea o altra protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale in conformità della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio (*1) e della direttiva 2001/55/CE del Consiglio (*2). Tale costo unitario è pari a 40 EUR per settimana per ogni settimana completa o parziale trascorsa da ciascuna di tali persone nello Stato membro interessato. Il costo unitario può essere utilizzato per la durata massima totale di 13 settimane, a decorrere dalla data di arrivo della persona nell'Unione.
Gli importi calcolati su tale base sono considerati sostegno pubblico versato a beneficiari e costituiscono spese ammissibili ai fini dell'applicazione del presente regolamento.
(*1) Decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio del 4 marzo 2022 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea (GU L 71 del 4.3.2022, pag. 1)."
(*2) Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12).»;"
2)
l'articolo 92 ter, paragrafo 7, è così modificato:
a)
dopo il primo comma sono aggiunti i commi seguenti:
«In aggiunta al prefinanziamento iniziale di cui al primo comma, la Commissione versa, quale prefinanziamento iniziale aggiuntivo nel 2022, il 4 % delle risorse REACT-EU assegnate ai programmi per l'anno 2021. Per i programmi negli Stati membri che hanno registrato un livello di arrivi di persone dall'Ucraina superiore all'1 % rispetto alla loro popolazione nazionale tra il 24 febbraio 2022 e il 23 marzo 2022, detta percentuale è aumentata al 34 %.
Nel presentare la relazione finale di attuazione richiesta a norma dell'articolo 50, paragrafo 1, e dell'articolo 111, gli Stati membri riferiscono in merito all'utilizzo del prefinanziamento iniziale aggiuntivo di cui al secondo comma del presente paragrafo per far fronte alle sfide migratorie risultanti dall'aggressione militare da parte della Federazione russa e al contributo di tale prefinanziamento iniziale aggiuntivo alla ripresa dell'economia.»;
b)
il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Qualora la decisione della Commissione che approva il programma operativo o la modifica del programma operativo che assegna le risorse REACT-EU per il 2021 sia stata adottata dopo il 31 dicembre 2021 e il relativo prefinanziamento non sia stato versato, l'importo del prefinanziamento iniziale di cui al primo e al secondo comma del presente paragrafo è versato nel 2022.
La liquidazione contabile dell'importo versato a titolo di prefinanziamento iniziale di cui al primo e al secondo comma del presente paragrafo è effettuata integralmente dalla Commissione al più tardi alla data della chiusura del programma operativo.»;
3)
all'articolo 131, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le spese ammissibili contenute in una domanda di pagamento sono giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, salvo per le forme di sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettere da b) a e), agli articoli 68, 68 bis, 68 ter e 68 quater, all'articolo 69, paragrafo 1, e all'articolo 109 del presente regolamento e all'articolo 14 del regolamento FSE. Per tali forme di sostegno, gli importi indicati nella domanda di pagamento sono i costi calcolati sulla base applicabile.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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