Art. 1 · Modifiche del regolamento delegato (UE) 2021/2306

Art. 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2021/2306

In vigore dal 8 apr 2022
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2021/2306 L’articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2021/2306 è così modificato: 1) è inserito il paragrafo 1 bis seguente: «1 bis.   In deroga all’articolo 5, paragrafo 3, primo comma, fino al 30 giugno 2022 una persona autorizzata ubicata in Ucraina di un’autorità di controllo o di un organismo di controllo che non dispone di un sigillo elettronico qualificato può elaborare e presentare il certificato di ispezione nel sistema Traces in formato elettronico senza apposizione di un sigillo elettronico qualificato nel riquadro 18 del certificato. Siffatto certificato è rilasciato prima che la partita cui si riferisce lasci il paese terzo di esportazione o di origine.»; 2) al paragrafo 2, è aggiunta la lettera c) seguente: «c) il certificato di ispezione elaborato e presentato nel sistema Traces in formato elettronico ai sensi del paragrafo 1 bis è vidimato nel sistema Traces mediante un sigillo elettronico qualificato oppure su carta mediante la firma autografa della persona autorizzata dell’autorità competente al posto di controllo frontaliero o al punto di immissione in libera pratica, nei riquadri 23, 25 e 30, a seconda dei casi, dopo essere stato compilato nel sistema Traces e stampato.».
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