Art. 8
Applicazione in via eccezionale di sovrapprezzi al dettaglio per il consumo Di servizi di roaming al dettaglio regolamentati e offerta di tariffe alternative
In vigore dal 6 apr 2022
Applicazione in via eccezionale di sovrapprezzi al dettaglio per il consumo Di servizi di roaming al dettaglio regolamentati e offerta di tariffe alternative
1. Fatto salvo il terzo comma, il fornitore di roaming che applichi un sovrapprezzo per il consumo di servizi di roaming al dettaglio regolamentati eccedente qualsiasi limite previsto dalla politica di utilizzo corretto rispetta i seguenti requisiti, IVA esclusa:
a)
gli eventuali sovrapprezzi applicati per l’effettuazione di chiamate in roaming regolamentate, per l’invio di SMS in roaming regolamentati e per servizi di dati in roaming regolamentati non superano le tariffe massime all’ingrosso previste rispettivamente all’, paragrafo 2, all’, paragrafo 1, e all’, paragrafo 1;
b)
gli eventuali sovrapprezzi applicati per la ricezione di chiamate in roaming regolamentate non superano la tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili a livello dell’Unione fissata per l’anno in questione in conformità dell’articolo 75, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1972.
Con riferimento al primo comma, lettera b), del presente paragrafo, qualora la Commissione decida, in seguito al riesame dell’atto delegato adottato a norma dell’articolo 75, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1972, che non è più necessario fissare una tariffa di terminazione per le chiamate vocali a livello dell’Unione e decida che non intende imporre una tariffa massima di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili, qualsiasi sovrapprezzo applicato per le chiamate in roaming regolamentate ricevute non supera la tariffa fissata nell’atto delegato più recente adottato a norma dell’articolo 75 di tale direttiva.
I fornitori di roaming non applicano alcun sovrapprezzo alla ricezione di un SMS in roaming regolamentato o alla ricezione di un messaggio vocale in roaming. Ciò non impedisce l’applicabilità di altri addebiti, come quelli per l’ascolto di tali messaggi.
I fornitori di roaming applicano una tariffa calcolata al secondo per l’effettuazione e la ricezione di chiamate in roaming. I fornitori di roaming possono applicare alle chiamate effettuate un periodo iniziale minimo di tariffazione non superiore a 30 secondi. I fornitori di roaming fatturano ai loro clienti la fornitura di servizi di dati in roaming regolamentati sulla base dei kilobyte, a eccezione degli MMS, che possono essere fatturati per unità. In tal caso, la tariffa al dettaglio che un fornitore di roaming può applicare ai propri clienti in roaming per la trasmissione o la ricezione di un MMS in roaming non supera la tariffa massima al dettaglio per i servizi di dati in roaming regolamentati di cui al primo comma.
2. I fornitori di roaming possono offrire, e i clienti in roaming possono scegliere deliberatamente, una tariffa di roaming diversa da quella fissata a norma degli e del paragrafo 1 del presente articolo, in virtù della quale i clienti in roaming usufruiscono, per servizi di roaming regolamentati, di una tariffa diversa rispetto a quella che sarebbe stata applicata altrimenti. Il fornitore di roaming rammenta a tali clienti in roaming la natura dei vantaggi di roaming a cui rinunciano.
Fatto salvo il primo comma, i fornitori di roaming applicano automaticamente una tariffa fissata a norma degli e del paragrafo 1 del presente articolo a tutti i clienti in roaming, nuovi ed esistenti.
Ogni cliente in roaming può chiedere in qualsiasi momento di passare a una tariffa fissata a norma degli e del paragrafo 1 del presente articolo o di rinunciarvi. Quando i clienti in roaming scelgono deliberatamente di rinunciare o di tornare a una tariffa fissata a norma degli e del paragrafo 1 del presente articolo, ogni cambiamento avviene entro un giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta, è gratuito e non comporta condizioni o restrizioni relative agli elementi dell’abbonamento diversi dal roaming. I fornitori di roaming possono ritardare tale cambiamento fintantoché la precedente tariffa di roaming non sia stata in vigore per un determinato periodo minimo non superiore a due mesi.
3. Fatta salva la parte III, titolo III, della direttiva (UE) 2018/1972, i fornitori di roaming provvedono affinché i contratti al dettaglio che includono qualsiasi tipo di servizio di roaming al dettaglio regolamentato precisino le caratteristiche di tale servizio di roaming al dettaglio regolamentato fornito, tra cui, in particolare:
a)
il piano o i piani tariffari specifici e, per ciascun piano tariffario, i tipi di servizi offerti, inclusi i volumi delle comunicazioni;
b)
eventuali restrizioni imposte in relazione al consumo di servizi di roaming al dettaglio regolamentati forniti al livello di prezzo al dettaglio nazionale applicabile, in particolare informazioni quantificate sulle modalità di applicazione della politica di utilizzo corretto con riferimento ai principali parametri tariffari, di volume o ad altri parametri del servizio di roaming al dettaglio regolamentato fornito interessato;
c)
informazioni chiare e comprensibili sulle condizioni e sulla qualità del servizio di roaming in caso di roaming all’interno dell’Unione, conformemente agli orientamenti del BEREC di cui al paragrafo 6.
4. I fornitori di roaming provvedono affinché un contratto al dettaglio che includa qualsiasi tipo di servizi di roaming al dettaglio regolamentati fornisca informazioni sui tipi di servizi che possono essere soggetti a tariffe più elevate in roaming, fatto salvo l’articolo 97 della direttiva (UE) 2018/1972.
5. I fornitori di roaming pubblicano le informazioni di cui ai paragrafi 3 e 4.
Inoltre, i fornitori di roaming pubblicano informazioni sui motivi per cui il servizio di roaming è potenzialmente offerto a condizioni meno vantaggiose rispetto a quelle offerte a livello nazionale. Tali informazioni includono fattori suscettibili di avere un impatto sulla qualità del servizio di roaming cui il cliente in roaming si abbona, quali le generazioni e le tecnologie di rete a disposizione del cliente in roaming in uno Stato membro visitato.
6. Onde garantire l’applicazione coerente del presente articolo, il BEREC, entro il 1o gennaio 2023, previa consultazione dei portatori di interessi e in stretta collaborazione con la Commissione, aggiorna i propri orientamenti sul roaming al dettaglio, in particolare per quanto riguarda l’attuazione del presente articolo e le misure di trasparenza di cui agli .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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